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NORME DI ETICA PER L’ESERCIZIO
DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
approvate dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri il 16.06.1988 ed adottate
con modifiche ed
integrazioni dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Perugia il 24.09.1992.
CODICE DEONTOLOGICO
1. PRINCIPI GENERALI
1.1 La professione dell’ingegnere
deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello Stato e costituisce
attività di pubblico interesse. L’ingegnere è personalmente
responsabile della propria opera e nei riguardi della committenza e nei
riguardi della collettività.
1.2 Chiunque eserciti la professione di ingegnere in
Italia, anche se cittadino di altro Stato, è impegnato a rispettare
e far rispettare il presente codice deontologico finalizzato alla tutela
della dignità e del decoro della professione.
1.3 Le presenti norme si applicano per le prestazioni
professionali rese in maniera sia saltuaria sia continuativa.
1.4 L’ingegnere adempie agli impegni assunti con
cura e diligenza, non svolge prestazioni professionali in condizioni di
incompatibilità con il proprio stato giuridico, né quando
il proprio interesse o quello del committente siano in contrasto con i
suoi doveri professionali.
L’ingegnere rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di
non avere adeguata preparazione e/o quelli per i quali ritenga di non
avere adeguata potenzialità organizzativa per l’adempimento
degli impegni assunti.
1.5 L’ingegnere sottoscrive solo le prestazioni
professionali che abbia personalmente svolto e/o diretto; non sottoscrive
le prestazioni professionali in forma paritaria, unitamente a persone
che per norme vigenti non le possono svolgere.
L’ingegnere sottoscrive prestazioni professionali in forma collegiale
o in gruppo solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza
professionale e di responsabilità dei singoli membri del collegio
o del gruppo.
1.6 L’ingegnere deve costantemente migliorare ed
aggiornare la propria competenza a soddisfare le esigenze dei singoli
committenti e della collettività per raggiungere il miglior risultato
correlato ai costi e alle condizioni di attuazione.
2. SUI RAPPORTI CON L’ORDINE
2.1 L’appartenenza dell’ingegnere
all’Ordine professionale comporta per lo stesso il dovere di collaborare
con il Consiglio dell’Ordine. Ogni ingegnere ha pertanto l’obbligo,
se convocato dal Consiglio dell’Ordine o dal Suo Presidente, di
presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti che gli venissero richiesti.
2.2 L’ingegnere si adegua alle deliberazioni del
Consiglio dell’Ordine se assunte nell’esercizio delle relative
competenze istituzionali.
3. SUI RAPPORTI CON I COLLEGHI
3.1 Ogni ingegnere deve improntare
i suoi rapporti professionali con i colleghi alla massima lealtà
e correttezza allo scopo di affermare una comune cultura ed identità
professionale pur nei differenti settori in cui si articola la professione.
3.2 Tale forma di lealtà e correttezza deve essere
estesa e pretesa anche nei confronti degli altri colleghi esercenti le
professioni intellettuali ed in particolar modo di quelle che hanno connessioni
con la professione di ingegnere.
3.3 L’ingegnere deve astenersi da critiche denigratorie
nei riguardi di colleghi e se ha motivate riserve sul comportamento professionale
di un collega deve informare il Presidente dell’Ordine di appartenenza
ed attenersi alle disposizioni ricevute.
3.4 L’ingegnere che sia chiamato a subentrare in
un incarico già affidato ad altri, potrà accettarlo solo
dopo che la Committenza abbia comunicato ai primi incaricati il definitivo
esonero; dovrà inoltre informare per iscritto il o i professionisti
cui subentra e in situazioni controverse il Consiglio dell’Ordine
relazionando a quest’ultimo sulle ragioni per cui ritiene legittima
la sostituzione e attenendosi alle disposizioni del Consiglio stesso.
3.5 L’ingegnere si deve astenere anche a mezzo
della pubblicità dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria
dignità per ottenere incarichi professionali con l’esaltazione
delle proprie qualità a denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi
o assicurazioni esterne al rapporto professionale.
4. SUI RAPPORTI CON IL COMMITTENTE
4.1 Il rapporto con il committente
è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà,
chiarezza e correttezza.
4.2 L’ingegnere è tenuto al segreto professionale;
non può quindi senza esplicita autorizzazione della committenza,
divulgare quanto sia venuto a conoscere nell’espletamento delle
proprie prestazioni professionali.
4.3 L’ingegnere deve definire preventivamente e
chiaramente con il committente, nel rispetto del presente codice, i contenuti
e termini degli incarichi professionali conferitegli.
4.4 L’ingegnere è compensato per le proprie
prestazioni professionali a norma delle vigenti tariffe che costituiscono
minimi inderogabili, la cui osservanza è preciso dovere professionale,
salvo per le sole eccezioni previste da precise disposizioni di legge.
4.5 L’ingegnere non può accettare da terzi
compensi diretti o indiretti oltre a quelli dovutigli dal committente
senza comunicare a questi natura, motivo ed entità ed aver avuto
per iscritto autorizzazione alla riscossione.
4.6 L’ingegnere è inoltre tenuto ad informare
il committente, nel caso sia interessato sopra materiali o procedimenti
costruttivi proposti per lavori a lui commissionati, quando la natura
e la presenza di tali rapporti possa ingenerare sospetto di parzialità
professionale o violazione di norme di etica.
5. SUI RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ E IL TERRITORIO
5.1 Le prestazioni professionali dell’ingegnere
saranno svolte tenendo conto preminentemente della tutela della vita e
della salvaguardia della salute fisica dell’uomo.
5.2 L’ingegnere è tenuto ad una corretta
partecipazione alla vita della collettività cui appartiene e deve
impegnarsi affinché gli ingegneri non subiscano pressioni lesive
della loro dignità.
5.3 Nella propria attività l’ingegnere è
tenuto, nei limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate
all’ambiente nel quale opera alterazioni che possono influire negativamente
sull’equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali,
artistici, storici e del paesaggio.
5.4 Nella propria attività l’ingegnere deve
mirare alla massima valorizzazione delle risorse naturali e al minimo
spreco delle fonti energetiche.
6. DISPOSIZIONI FINALI
6.1 Il presente codice è accompagnato
da norme attuative elaborate dal C.N.I., norme che potranno essere integrate
da ciascun Consiglio Provinciale dell’Ordine purché elaborate
non in contrasto con il presente codice per una migliore tutela dell’esercizio
professionale e per la conservazione del decoro della categoria nella
particolare realtà territoriale in cui lo stesso Consiglio è
tenuto ad operare.
6.2 Il presente Codice è depositato presso il
Ministero di Grazia e Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri,
gli Ordini Provinciali, gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati.
NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO
PREMESSA
Le presenti norme hanno lo scopo di fornire indicazione
sull’applicazione del codice deontologico.
Si riportano alcune situazioni applicative che non devono essere considerate
esaustive, intendendo così che particolari casi, non espressamente
indicati, non debbono essere considerati esclusi.
Ogni violazione al codice deontologico comporta l’applicazione delle
sanzioni disciplinari previste dal Regolamento per le professioni di ingegnere
ed architetto approvato con R.D. 23.10.1925 n. 2537.
1. SULLE INCOMPATIBILITÀ
1.1 Si ravvisano le condizioni di incompatibilità
principalmente nei seguenti casi:
- posizione di giudice in un concorso cui partecipa come concorrente (o
viceversa) un altro professionista che con il primo abbia rapporti di
parentela o di collaborazione professionale continuativa o tali comunque
da poter compromettere l’obiettività del giudizio;
- abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti la carica
ricoperta per trarre comunque vantaggi per sé e per gli altri;
- esercizio della libera professione in contrasto con norme specifiche
che lo vietino e senza autorizzazione delle competenti autorità
(nel caso di ingegneri dipendenti, amministratori, ecc.);
- collaborazione sotto qualsiasi forma alla progettazione, costruzione,
installazione, modifiche, riparazione e manutenzione di impianti, macchine,
apparecchi, attrezzature, costruzioni e strutture per i quali riceva l’incarico
di omologazione, collaudo, o di visite periodiche ai fini della sicurezza;
- fermo restando quanto disposto dall’art. 41/bis della legge 765/1967
e da ogni altra disposizione statale o regionale in materia, l’ingegnere
che rediga o abbia redatto un piano regolatore, un piano di fabbricazione,
o altri strumenti urbanistici d’iniziativa pubblica nonché
il programma pluriennale d’attuazione, deve astenersi, dal momento
dell’incarico fino all’approvazione, dall’accettare
da committenti privati incarichi professionali di progettazione inerenti
l’area oggetto dello strumento urbanistico.
Considerate le difficoltà burocratiche-amministrative degli Enti
pubblici e le inerzie politiche che possono dilatare il tempo intercorrente
tra l’assunzione dell’incarico e l’approvazione definitiva
degli strumenti urbanistici, si ritiene necessario precisare che il periodo
di tempo di incompatibilità di cui alle norme deontologiche deve
intendersi quello limitato sino alla prima adozione dello strumento da
parte dell’amministrazione committente.
Tale norma è estesa anche a quei professionisti che con il redattore
del piano abbiano rapporti di collaborazione professionale continuativa
in atto.
1.2 Si manifesta incompatibilità anche nel contrasto
con i propri doveri professionali quali:
- nella partecipazione a concorsi le cui condizioni del bando siano state
giudicate dal Consiglio Nazionale Ingegneri o dagli Ordini (per i soli
concorsi provinciali), pregiudizievoli ai diritti o al decoro dell’ingegnere,
sempre che sia stata emessa formale diffida e che questa sia stata comunicata
agli iscritti tempestivamente;
- nella sottomissione a richiesta del committente che siano volte a contravvenire
leggi, norme e regolamenti vigenti.
1.3 L’ingegnere nell’espletare l’incarico
assunto si impegna ad evitare ogni forma di collaborazione che possa identificarsi
con un subappalto del lavoro intellettuale o che porti allo sfruttamento
di esso; deve inoltre rifiutarsi di legittimare il lavoro abusivo.
2. SUI RAPPORTI CON GLI ORGANISMI DI AUTOGOVERNO
2.1 Gli impegni che il Consiglio dell’Ordine,
la Federazione e/o la Consulta regionale e il Consiglio Nazionale richiedono
di norma ai loro iscritti sono i seguenti:
- comunicare tempestivamente al Consiglio le nomine ricevute in rappresentanza
o su segnalazione dello stesso o di altri organismi;
- svolgere il mandato limitatamente alla durata prevista di esso;
- accettare la riconferma consecutiva dello stesso incarico solo nei casi
ammessi dal Consiglio o altro organismo nominante;
- prestare la propria opera in forma continuativa per l’intera durata
del mandato, seguendo assiduamente e diligentemente i lavori che il suo
svolgimento comporta, segnalando al Consiglio dell’Ordine con sollecitudine
tutte le violazioni o supposte violazioni a norme deontologiche, come
a leggi dello Stato, di cui sia venuto a conoscenza nell’adempimento
dell’incarico comunque ricevuto;
- presentare tempestivamente le proprie dimissioni nel caso di impossibilità
a mantenere l’impegno assunto;
- controllare la perfetta osservanza delle norme che regolano i lavori
a cui si partecipa.
3. SUI RAPPORTI CON I COLLEGHI E I COLLABORATORI
3.1 I rapporti fra ingegneri e collaboratori
sono improntati alla massima cortesia e correttezza.
3.2 L’ingegnere assume la piena responsabilità
della organizzazione della struttura che utilizza per eseguire l’incarico
affidatogli, nonché del prodotto della organizzazione stessa; l’ingegnere
copre la responsabilità dei collaboratori per i quali deve definire,
seguire e controllare il lavoro svolto e da svolgere.
3.3 L’illecita concorrenza può manifestarsi
in diverse forme:
- critiche denigratorie sul comportamento professionale di un collega;
- offerte delle proprie prestazioni in termini concorrenziali ad esempio
attraverso la proposta ad un possibile committente di progetti svolti
per autonoma iniziativa;
- operazioni finalizzate a sostituire un collega che stia per avere o
abbia avuto un incarico professionale;
- attribuzione a sé della paternità di un lavoro eseguito
in collaborazione senza che sia chiarito l’effettivo apporto dei
collaboratori;
- utilizzazione della propria posizione presso Amministrazioni od Enti
Pubblici per acquisire incarichi professionali direttamente o per interposta
persona;
- partecipazione come consulente presso enti banditori o come membro di
commissioni giudicatrici di concorsi che non abbiano avuto esito conclusivo
per accettare incarichi inerenti alla progettazione che è stata
oggetto del concorso;
- abuso di mezzi pubblicitari sulla propria attività professionale
di tipo reclamistico e che possano ledere in vario modo la dignità
della professione.
4. SUI RAPPORTI CON IL COMMITTENTE
4.1 Egli non può, senza autorizzazione
del committente o datore di lavoro, divulgare i segreti di affari e quelli
tecnici, di cui è venuto a conoscenza nell’espletamento delle
sue funzioni. Egli, inoltre, non può usare in modo da pregiudicare
il committente le notizie a lui fornite nonché il risultato di
esami, prove e ricerche effettuate per svolgere l’incarico ricevuto.
4.2 L’ingegnere può fornire prestazioni
professionali a titolo gratuito solo in casi particolari quando sussistano
valide motivazioni ideali ed umanitarie.
4.3 Possono non considerarsi prestazioni professionali
soggette a remunerazione tutti quegli interventi di aiuto o consulenza
rivolti a colleghi ingegneri che, o per limitate esperienze dovute alla
loro giovane età o per situazioni professionali gravose, si vengono
a trovare in difficoltà.
5. SUI RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ ED IL TERRITORIO
5.1. Costituisce infrazione disciplinare l’evasione
fiscale nel campo professionale purché definitivamente accertata.
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