CONSIGLIO
NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
Regolamento nazionale per il rilascio di pareri sulla liquidazione
di onorari
e spese professionali degli Ingegneri iscritti nell'Albo
CAPO I
DELLA COMPETENZA
Art. 1
Competenza generale ex lege
Il rilascio di pareri sulla liquidazione di onorari e spese professionali
degli ingegneri iscritti nell'Albo è di esclusiva competenza dei
Consigli degli Ordini provinciali a termine dell'art. 5, n. 3, della legge
24 giugno 1923, n. 1395.
Art. 2
Competenza per territorio
La competenza di ogni Consiglio provinciale riguarda anche le prestazioni
svolte dal proprio iscritto fuori della circoscrizione territoriale dell'Ordine.
Il rilascio dei pareri può essere demandato, a motivata richiesta
del professionista interessato e con lo specifico nulla-osta del Consiglio
dell'Ordine di appartenenza, al Consiglio dell'Ordine della provincia
nella cui giurisdizione si sono svolte le prestazioni.
Art. 3
Eventuale Commissione consultiva
I Consigli, in relazione al disposto dell'art. 42 del R.D. 23 ottobre
1925, n. 2537, possono servirsi del parere consultivo di un'apposita Commissione
da essi stessi nominata.
Art. 4
Composizione della Commissione
La Commissione, di cui al precedente art. 3. è composta da componenti
del Consiglio e da membri scelti fra gli iscritti nell'Albo in base alle
specifiche competenze, ed è formata dal numero di commissari ritenuto
necessario da ogni Consiglio dell'Ordine.
Il Presidente e un commissario vengono nominati dal Consiglio dell'Ordine
fra i componenti il Consiglio stesso e la Commissione elegge nel suo seno
uno o due Vice-Presidenti, a seconda che i suoi membri siano nel numero
fino a nove o più, e un Segretario.
Il Presidente, il Vice o i Vice-Presidenti ed il Segretario della Commissione
costituiscono il «Comitato di Presidenza», al quale è
devoluto, in special modo, il compito di studiare e proporre al Consiglio
dell'Ordine, che potrà prospettarle al Consiglio Nazionale, norme
interpretative della tariffa professionale e quant'altro interessa la
materia, così come di svolgere le mansioni di cui al successivo
art. 16.
Il Consiglio può anche nominare dei membri supplenti.
Art. 5
Decadenza della Commissione e dei componenti
La Commissione resta in funzione per la durata in carica del relativo
Consiglio dell'Ordine. I suoi componenti sono rieleggibili.
I componenti della Commissione che, senza giustificato motivo non intervengano
a quattro sedute consecutive, s'intendono dimissionari, e, su segnalazione
del Presidente della Commissione, vengono sostituiti dal Consiglio dell'Ordine
con altri iscritti nell'Albo.
CAPO II
DELLA RICHIESTA DEI PARERI
Art. 6
Persone fisiche e giuridiche che possono chiedere i pareri
Il parere sulla liquidazione delle parcelle professionali può essere
chiesto, oltre che dal professionista che ha svolto le prestazioni, dai
committenti, sia privati che enti pubblici o morali.
Le domande devono essere rubricate in ordine cronologico di presentazione.
Non sono ammessi pareri su parcelle nelle quali appaiono, quali autori
delle opere, professionisti non iscritti ad un Ordine.
Art. 7
Documenti da esibirsi dal professionista
Il libero professionista che chiede il parere sulla liquidazione della
parcella deve presentare alla Segreteria dell'Ordine, insieme alla domanda
su carta legale:
a) una copia della lettera d'incarico, od altro documento equipollente,
quando vi siano;
b) la parcella da liquidare, in duplice copia, di cui una su carta legale,
in regola con l'I.V.A.;
c) una breve relazione cronologica sull'ordine, natura ed estensione dell'incarico,
con tutte le notizie atte a far identificare e valutare nel miglior modo
le prestazioni professionali date e con la esplicita dichiarazione di
assumere la piena ed intera responsabilità dell'asserto;
d) tutti gli elaborati disegni, relazioni, fotografie e quant'altro possa
essere necessario a dimostrare il lavoro compiuto, qualora ne sia fatta
esplicita richiesta da parte dell'Ordine;
e) limitatamente al caso di cui al precedente art. 2, secondo paragrafo,
la dichiarazione di nulla-osta del Consiglio dell'Ordine nel cui Albo
il professionista è iscritto;
f) l'elenco di tutto il carteggio prodotto;
g) la dichiarazione se la parcella è stata o meno presentata al
committente;
h) una dichiarazione dalla quale risulti che il professionista non ha
alcun rapporto d'impiego con Enti, Istituti, Amministrazioni pubbliche
o Aziende private, e qualora esista tale rapporto, venga specificato in
base a quale legge o regolamento sia autorizzato all'esercizio della libera
professione.
Art. 8
Documenti da esibirsi dal committente
Il committente, privato o ente, che chiede il parere sulla liquidazione
di una parcella di un professionista, deve presentare alla Segreteria
dell'Ordine, nel cui Albo il professionista è iscritto, insieme
alla domanda su carta legale:
a) una copia della lettera d'incarico, quando vi sia;
b) la parcella da liquidare, in originale e in copia semplice;
c) una relazione cronologica circa i rapporti intercorsi col professionista,
colle eventuali osservazioni e contestazioni motivate sulla parcella con
l'esplicita dichiarazione di assumere la piena ed intera responsabilità
delle notizie esposte;
d) tutti quei documenti ed elaborati atti a comprovare le dichiarazioni
e contestazioni asserite;
e) l'elenco di tutto il carteggio prodotto.
Art. 9
Tassa per la liquidazione - Misura - Reversibilità
La tassa di liquidazione delle parcelle professionali è deliberata
dal Consiglio dell'Ordine, sull'importo della parcella, a termini dell'art.
7 del D.L. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382.
La tassa versata dal professionista è sempre reversibile di diritto
al committente se privato, se il committente è un ente pubblico
la tassa è a carico del professionista.
CAPO III
DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE
Art. 10
Designazione del relatore - Istruttoria
Dopo avvenuta la regolare presentazione della domanda di liquidazione,
il Presidente del Consiglio dell'Ordine, o della Commissione consultiva,
se questa è stata costituita, designa il relatore.
Il Consiglio o, se del caso, la Commissione, dopo un primo esame dell'incartamento,
deciderà, sentito il relatore sulla necessità o meno che
il professionista e il committente presentino i documenti di cui al paragrafo
d) dell'art. 7, ovvero vengano ascoltati dal relatore o, secondo i casi,
dal Consiglio o dalla Commissione; e ciò senza formalità
di procedura.
Eventuali ulteriori documenti o memorie integrative devono essere richiesti
per iscritto dal Presidente dell'Ordine, su richiesta della Commissione,
con precisazione del termine di tempo per la loro presentazione.
L'esame della parcella va iniziato entro un mese dalla presentazione della
domanda corredata di tutta la documentazione di cui ai precedenti artt.
7 e 8, e condotto a termine nel più breve tempo possibile.
Art. 11
Richiesta delle parti di audizione
Le parti interessate alla liquidazione della parcelle possono chiedere
di essere sentite personalmente; e, anche in questo caso, senza formalità
di procedura, e senza patrocinio legale.
Ogni rapporto istruttorio si svolge in carta semplice.
Allorquando la domanda di liquidazione è avanzata dal committente,
il professionista interessato deve essere invitato a prendere cognizione
delle osservazioni e contestazioni del committente e fornire le spiegazioni
necessarie.
Art. 12
Convocazione della Commissione Consultiva - Validità delle sedute
È di competenza del Presidente della Commissione Consultiva, qualora
questa sia stata costituita, di convocare la stessa, ponendo all'ordine
del giorno l'esame delle parcelle già istruite.
Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno tre
membri dei componenti la Commissione.
Art. 13
Obblighi dei Relatori
I Relatori debbono intervenire alle sedute con le proposte già
scritte e motivate.
Art. 14
Criteri di valutazione
Le parcelle, comunque siano redatte, vengono esaminate in base alle norme
della tariffa professionale in vigore alla data del conferimento dell'incarico,
salvo quanto possa essere disposto da intervenute nuove tariffe, oppure
in conformità a particolari accordi tra le parti, sempreché
il compenso pattuito non sia inferiore a quanto previsto dalla tariffa.
Gli importi degli onorari e delle spese relativi alle prestazioni svolte
vengono valutati sulla base dei documenti esibiti nonché in fede
alle dichiarazioni scritte dal professionista.
Al fine, però, di precisare il più possibile nelle loro
effettive consistenze le prestazioni esposte, saranno tenuti presenti
le osservazioni, deduzioni e controdeduzioni che le parti dovessero fare,
i documenti in atti e le risultanze di eventuali interrogatori delle parti
interessate.
Il parere viene espresso indipendentemente da speciali accordi o irregolari
prassi riduttive che risultino in contrasto con la tariffa salvo diverse
norme stabilite per legge.
Su richiesta del professionista, viene espresso il parere, sulla base
della tariffa professionale, anche su parcelle per perizie giudiziarie
nella cause civili, purché la richiesta e la liquidazione avvenga
prima della loro presentazione all'Autorità Giudiziaria.
Art. 15
Deliberazioni
Per la validità delle deliberazioni occorre che esse abbiano riportato
almeno metà più uno dei voti dei presenti; in caso di parità
di voti prevale quello di chi presiede la seduta.
Le deliberazioni debbono essere motivate e devono comprendere, in un unico
contesto organicamente completo:
a) il testo della parcella;
b) le motivazioni del parere e le eventuali osservazioni;
c) il dispositivo conclusionale.
Le deliberazioni sono firmate dal Presidente del Consiglio dell'Ordine
o dal Presidente della Commissione consultiva.
Art. 16
Deliberazioni d'urgenza - Liquidazione di parcelle inferiori a 51,65 €
(L. 100.000)
Il Presidente della Commissione, su delega del Consiglio dell'Ordine,
può liquidare parcelle quando ne sia riconosciuta l'improrogabile
urgenza, procedendo ad istruttoria in termini ristretti.
Alle relative sedute partecipano anche i Relatori delle specifiche in
esame.
Art. 17
Copie autentiche dei deliberati per uso giudiziario
A richiesta degli interessati, i pareri possono venire rilasciati anche
in competente bollo e le relative spese sono a carico dei richiedenti
stessi.
Sono pure a carico dei richiedenti le spese ed i diritti di copiatura
per altre copie, oltre la prima d'obbligo.
Art. 18
Verbale delle sedute
I lavori del Consiglio, della Commissione consultiva e del relativo «Comitato
di Presidenza» debbono risultare da verbali, da redigersi dal Segretario,
e da firmarsi da chi ha presieduto le sedute e dal Segretario stesso.
CAPO IV
ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
Art. 19
Il presente Regolamento entrerà in vigore nelle singole circoscrizioni
territoriali degli Ordini alla data che sarà deliberata dai rispettivi
Consigli, e ciò in conformità all'art. 42 del Regolamento
approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537.
- Il Regolamento è stato adottato dall'Ordine degli Ingegneri di
Perugia, con provvedimento in data 1.9.1964.
Tassa per la liquidazione di cui all'art. 9 del Regolamento
La tassa per la liquidazione delle parcelle professionali è stata
deliberata dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 4.4.1991 come segue:
- l'1% dell'importo liquidato con un minimo di 10,33 € (L. 20.000).
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