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 Commissioni  
Storico: 
Selezionare la commissione: commissioni in carica per l'anno 2009
COMMISSIONE ACUSTICA E MECCANICA
COMMISSIONE AMBIENTE E IDRAULICA
COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA REVISIONE DELLE PARCELLE
COMMISSIONE DELL'INFORMAZIONE
COMMISSIONE IMPIANTI
COMMISSIONE INGEGNERI DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI
COMMISSIONE INGEGNERI SEZ B ALBO
COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI
COMMISSIONE STRUTTURE E GEOTECNICA
COMMISSIONE URBANISTICA ED EDILIZIA
TAVOLO PERMANENTE PROFESSIONISTI PER LA SICUREZZA

Regolamento Commissione parcelle: 
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
Regolamento nazionale per il rilascio di pareri sulla liquidazione di onorari
e spese professionali degli Ingegneri iscritti nell'Albo

CAPO I
DELLA COMPETENZA

Art. 1
Competenza generale ex lege

Il rilascio di pareri sulla liquidazione di onorari e spese professionali degli ingegneri iscritti nell'Albo è di esclusiva competenza dei Consigli degli Ordini provinciali a termine dell'art. 5, n. 3, della legge 24 giugno 1923, n. 1395.

Art. 2
Competenza per territorio

La competenza di ogni Consiglio provinciale riguarda anche le prestazioni svolte dal proprio iscritto fuori della circoscrizione territoriale dell'Ordine.
Il rilascio dei pareri può essere demandato, a motivata richiesta del professionista interessato e con lo specifico nulla-osta del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, al Consiglio dell'Ordine della provincia nella cui giurisdizione si sono svolte le prestazioni.

Art. 3
Eventuale Commissione consultiva

I Consigli, in relazione al disposto dell'art. 42 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, possono servirsi del parere consultivo di un'apposita Commissione da essi stessi nominata.

Art. 4
Composizione della Commissione

La Commissione, di cui al precedente art. 3. è composta da componenti del Consiglio e da membri scelti fra gli iscritti nell'Albo in base alle specifiche competenze, ed è formata dal numero di commissari ritenuto necessario da ogni Consiglio dell'Ordine.
Il Presidente e un commissario vengono nominati dal Consiglio dell'Ordine fra i componenti il Consiglio stesso e la Commissione elegge nel suo seno uno o due Vice-Presidenti, a seconda che i suoi membri siano nel numero fino a nove o più, e un Segretario.
Il Presidente, il Vice o i Vice-Presidenti ed il Segretario della Commissione costituiscono il «Comitato di Presidenza», al quale è devoluto, in special modo, il compito di studiare e proporre al Consiglio dell'Ordine, che potrà prospettarle al Consiglio Nazionale, norme interpretative della tariffa professionale e quant'altro interessa la materia, così come di svolgere le mansioni di cui al successivo art. 16.
Il Consiglio può anche nominare dei membri supplenti.

Art. 5
Decadenza della Commissione e dei componenti

La Commissione resta in funzione per la durata in carica del relativo Consiglio dell'Ordine. I suoi componenti sono rieleggibili.
I componenti della Commissione che, senza giustificato motivo non intervengano a quattro sedute consecutive, s'intendono dimissionari, e, su segnalazione del Presidente della Commissione, vengono sostituiti dal Consiglio dell'Ordine con altri iscritti nell'Albo.

CAPO II
DELLA RICHIESTA DEI PARERI

Art. 6
Persone fisiche e giuridiche che possono chiedere i pareri

Il parere sulla liquidazione delle parcelle professionali può essere chiesto, oltre che dal professionista che ha svolto le prestazioni, dai committenti, sia privati che enti pubblici o morali.
Le domande devono essere rubricate in ordine cronologico di presentazione.
Non sono ammessi pareri su parcelle nelle quali appaiono, quali autori delle opere, professionisti non iscritti ad un Ordine.

Art. 7
Documenti da esibirsi dal professionista

Il libero professionista che chiede il parere sulla liquidazione della parcella deve presentare alla Segreteria dell'Ordine, insieme alla domanda su carta legale:
a) una copia della lettera d'incarico, od altro documento equipollente, quando vi siano;
b) la parcella da liquidare, in duplice copia, di cui una su carta legale, in regola con l'I.V.A.;
c) una breve relazione cronologica sull'ordine, natura ed estensione dell'incarico, con tutte le notizie atte a far identificare e valutare nel miglior modo le prestazioni professionali date e con la esplicita dichiarazione di assumere la piena ed intera responsabilità dell'asserto;
d) tutti gli elaborati disegni, relazioni, fotografie e quant'altro possa essere necessario a dimostrare il lavoro compiuto, qualora ne sia fatta esplicita richiesta da parte dell'Ordine;
e) limitatamente al caso di cui al precedente art. 2, secondo paragrafo, la dichiarazione di nulla-osta del Consiglio dell'Ordine nel cui Albo il professionista è iscritto;
f) l'elenco di tutto il carteggio prodotto;
g) la dichiarazione se la parcella è stata o meno presentata al committente;
h) una dichiarazione dalla quale risulti che il professionista non ha alcun rapporto d'impiego con Enti, Istituti, Amministrazioni pubbliche o Aziende private, e qualora esista tale rapporto, venga specificato in base a quale legge o regolamento sia autorizzato all'esercizio della libera professione.

Art. 8
Documenti da esibirsi dal committente

Il committente, privato o ente, che chiede il parere sulla liquidazione di una parcella di un professionista, deve presentare alla Segreteria dell'Ordine, nel cui Albo il professionista è iscritto, insieme alla domanda su carta legale:
a) una copia della lettera d'incarico, quando vi sia;
b) la parcella da liquidare, in originale e in copia semplice;
c) una relazione cronologica circa i rapporti intercorsi col professionista, colle eventuali osservazioni e contestazioni motivate sulla parcella con l'esplicita dichiarazione di assumere la piena ed intera responsabilità delle notizie esposte;
d) tutti quei documenti ed elaborati atti a comprovare le dichiarazioni e contestazioni asserite;
e) l'elenco di tutto il carteggio prodotto.

Art. 9
Tassa per la liquidazione - Misura - Reversibilità

La tassa di liquidazione delle parcelle professionali è deliberata dal Consiglio dell'Ordine, sull'importo della parcella, a termini dell'art. 7 del D.L. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382.
La tassa versata dal professionista è sempre reversibile di diritto al committente se privato, se il committente è un ente pubblico la tassa è a carico del professionista.

CAPO III
DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

Art. 10
Designazione del relatore - Istruttoria

Dopo avvenuta la regolare presentazione della domanda di liquidazione, il Presidente del Consiglio dell'Ordine, o della Commissione consultiva, se questa è stata costituita, designa il relatore.
Il Consiglio o, se del caso, la Commissione, dopo un primo esame dell'incartamento, deciderà, sentito il relatore sulla necessità o meno che il professionista e il committente presentino i documenti di cui al paragrafo d) dell'art. 7, ovvero vengano ascoltati dal relatore o, secondo i casi, dal Consiglio o dalla Commissione; e ciò senza formalità di procedura.
Eventuali ulteriori documenti o memorie integrative devono essere richiesti per iscritto dal Presidente dell'Ordine, su richiesta della Commissione, con precisazione del termine di tempo per la loro presentazione.
L'esame della parcella va iniziato entro un mese dalla presentazione della domanda corredata di tutta la documentazione di cui ai precedenti artt. 7 e 8, e condotto a termine nel più breve tempo possibile.

Art. 11
Richiesta delle parti di audizione

Le parti interessate alla liquidazione della parcelle possono chiedere di essere sentite personalmente; e, anche in questo caso, senza formalità di procedura, e senza patrocinio legale.
Ogni rapporto istruttorio si svolge in carta semplice.
Allorquando la domanda di liquidazione è avanzata dal committente, il professionista interessato deve essere invitato a prendere cognizione delle osservazioni e contestazioni del committente e fornire le spiegazioni necessarie.

Art. 12
Convocazione della Commissione Consultiva - Validità delle sedute

È di competenza del Presidente della Commissione Consultiva, qualora questa sia stata costituita, di convocare la stessa, ponendo all'ordine del giorno l'esame delle parcelle già istruite.
Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno tre membri dei componenti la Commissione.

Art. 13
Obblighi dei Relatori

I Relatori debbono intervenire alle sedute con le proposte già scritte e motivate.

Art. 14
Criteri di valutazione

Le parcelle, comunque siano redatte, vengono esaminate in base alle norme della tariffa professionale in vigore alla data del conferimento dell'incarico, salvo quanto possa essere disposto da intervenute nuove tariffe, oppure in conformità a particolari accordi tra le parti, sempreché il compenso pattuito non sia inferiore a quanto previsto dalla tariffa.
Gli importi degli onorari e delle spese relativi alle prestazioni svolte vengono valutati sulla base dei documenti esibiti nonché in fede alle dichiarazioni scritte dal professionista.
Al fine, però, di precisare il più possibile nelle loro effettive consistenze le prestazioni esposte, saranno tenuti presenti le osservazioni, deduzioni e controdeduzioni che le parti dovessero fare, i documenti in atti e le risultanze di eventuali interrogatori delle parti interessate.
Il parere viene espresso indipendentemente da speciali accordi o irregolari prassi riduttive che risultino in contrasto con la tariffa salvo diverse norme stabilite per legge.
Su richiesta del professionista, viene espresso il parere, sulla base della tariffa professionale, anche su parcelle per perizie giudiziarie nella cause civili, purché la richiesta e la liquidazione avvenga prima della loro presentazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 15
Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni occorre che esse abbiano riportato almeno metà più uno dei voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede la seduta.
Le deliberazioni debbono essere motivate e devono comprendere, in un unico contesto organicamente completo:
a) il testo della parcella;
b) le motivazioni del parere e le eventuali osservazioni;
c) il dispositivo conclusionale.

Le deliberazioni sono firmate dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o dal Presidente della Commissione consultiva.

Art. 16
Deliberazioni d'urgenza - Liquidazione di parcelle inferiori a 51,65 € (L. 100.000)

Il Presidente della Commissione, su delega del Consiglio dell'Ordine, può liquidare parcelle quando ne sia riconosciuta l'improrogabile urgenza, procedendo ad istruttoria in termini ristretti.
Alle relative sedute partecipano anche i Relatori delle specifiche in esame.

Art. 17
Copie autentiche dei deliberati per uso giudiziario

A richiesta degli interessati, i pareri possono venire rilasciati anche in competente bollo e le relative spese sono a carico dei richiedenti stessi.
Sono pure a carico dei richiedenti le spese ed i diritti di copiatura per altre copie, oltre la prima d'obbligo.

Art. 18
Verbale delle sedute

I lavori del Consiglio, della Commissione consultiva e del relativo «Comitato di Presidenza» debbono risultare da verbali, da redigersi dal Segretario, e da firmarsi da chi ha presieduto le sedute e dal Segretario stesso.

CAPO IV
ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 19
Il presente Regolamento entrerà in vigore nelle singole circoscrizioni territoriali degli Ordini alla data che sarà deliberata dai rispettivi Consigli, e ciò in conformità all'art. 42 del Regolamento approvato con R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537.
- Il Regolamento è stato adottato dall'Ordine degli Ingegneri di Perugia, con provvedimento in data 1.9.1964.

Tassa per la liquidazione di cui all'art. 9 del Regolamento
La tassa per la liquidazione delle parcelle professionali è stata deliberata dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 4.4.1991 come segue:
- l'1% dell'importo liquidato con un minimo di 10,33 € (L. 20.000).


Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia
Tel. +39 075 500 12 00