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Legge 24 giugno 1923, n. 1395
TUTELA DELL’ESERCIZIO PROFESSIONALE
DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI(1)
(Gazzetta Ufficiale n. 167 del 17 luglio 1923)
Art. 1
Il titolo di ingegnere e quello di architetto spettano esclusivamente
a coloro che hanno conseguito i relativi diplomi dagli Istituti di istruzione
superiore autorizzati per legge a conferirli, salva la disposizione
dell’art. 12.
Art. 2
È istituito l’Ordine degli ingegneri e degli architetti
iscritti nell’albo di ogni provincia. Per ciascun iscritto nell’albo
sarà indicato il titolo in base al quale è fatta l’iscrizione.
Art. 3
Sono iscritti nell’albo coloro ai quali spetta il titolo di cui
all’articolo 1, che godono dei diritti civili e non sono incorsi
in alcuna delle condanne di cui all’articolo 28 giugno 1874, n.1938.
Potranno essere iscritti nell’albo anche gli ufficiali generali
e superiori dell'arma del Genio che siano abilitati all’esercizio
della professione ai sensi del R.D. n. 485 in data 6 settembre 1902.
Art. 4
Le perizie e gli altri incarichi relativi all’oggetto della professione
d’ingegnere e di architetto sono dall’autorità giudiziaria
conferiti agli iscritti nell’albo. Le pubbliche amministrazioni
quando debbano valersi dell’opera di ingegneri o architetti esercenti
la professione libera, affideranno gli incarichi agli iscritti nell’albo.
Tuttavia, per ragioni di necessità o di utilità evidente,
possono le perizie e gli incarichi di cui nei precedenti commi essere
affidati a persone di competenza tecnica, anche non iscritte nell’albo,
nei limiti e secondo le norme che saranno stabilite col regolamento.
Art. 5
Gli iscritti nell’albo eleggono il proprio Consiglio dell’Ordine,
che esercita le seguenti attribuzioni:
1) procede alla formazione e all’annuale revisione e pubblicazione
dell’albo, dandone comunicazione all’autorità giudiziaria
e alle pubbliche Amministrazioni;
2) stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire
alle spese di funzionamento dell’Ordine; amministra i proventi
e provvede alle spese, compilando il bilancio preventivo e il conto
consuntivo annuale;
3) dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e
sulla liquidazione di onorari e spese;
4) vigila alla tutela dell’esercizio professionale, e alla conservazione
del decoro dell’Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di
cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell’esercizio della
professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli articoli 26, 27,
28 e 30 della legge 28 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili.
Art. 6
Contro le deliberazioni del Consiglio dell’Ordine relative alla
mancata iscrizione all’albo è ammesso ricorso all'autorità
giudiziaria con le norme da stabilirsi nel regolamento.
Art. 7
Le norme relative alla determinazione dell’oggetto e dei limiti
delle due professioni, alla composizione e funzionamento del Consiglio
dell’Ordine, alla formazione e annuale revisione dell’albo
e per le impugnative contro provvedimenti disciplinari, nonché
quelle di coordinamento con le disposizioni vigenti nelle nuove province
e tutte le altre per l’attuazione della presente legge e di coordinamento,
saranno emanate con regolamento, sulla proposta dei Ministri della giustizia,
dell’interno, dell’istruzione e dei lavori pubblici udito
il parere di una Commissione di nove componenti da nominare con Decreto
Reale, su proposta del Ministro della giustizia, d’accordo con
gli altri Ministri interessati. Cinque di tali componenti saranno scelti
tra coloro che posseggono i requisiti per l’iscrizione all’albo.
Saranno pure formati in ogni provincia dalle autorità indicate
all’articolo 11 albi speciali per i periti agrimensori (geometri)
e per le altre categorie dei periti tecnici.
Potranno essere Iscritti in tali albi coloro ai quali spetti il relativo
titolo professionale rilasciato da scuole Regie pareggiate o parificate.
Con apposito regolamento, sulla proposta dei Ministri dell’interno,
della giustizia, dell’istruzione e dei lavori pubblici, udito
il parere della stessa Commissione di cui alla prima parte del presente
articolo, alla quale saranno aggiunti due rappresentanti della categoria
interessata, saranno emanate le norme per la formazione degli albi speciali,
la costituzione, il funzionamento e le attribuzioni dei relativi collegi,
la determinazione dell’oggetto e dei limiti dell’esercizio
professionale e le disposizioni transitorie, di coordinamento e di attuazione.
Si omettono i successivi articoli da 8 a 12 perché disposizioni
transitorie superate.
(1) Modificata dai successivi decreti 27 ottobre 1927, n. 2145 e 23
novembre 1944, n. 382
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