| Legge
3 agosto 1949, n. 536
TARIFFE FORENSI IN MATERIA PENALE E STRAGIUDIZIALE
E SANZIONI DISCIPLINARI PER IL MANCATO PAGAMENTO
DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 NOVEMBRE
1944, N. 382
(Gazzetta Ufficiale n. 193 del 24 agosto 1949)
Art. 1
I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità
dovute agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale
sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale
forense, approvata dal Ministro per la grazia e giustizia(1).
Art. 2
I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre
1944, n. 382, a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi, anche
se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine
stabilito dai Consigli medesimi.
Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall’esercizio
professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.
La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di
tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio
professionale, quando l’iscritto dimostri di aver pagate le somme
dovute.
(1) L’art. 3 D.Lgs. Lgt. 22 febbraio 1946, n.170, di sostituzione
dell’art. 57 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, deve ritenersi implicitamente
modificato dalle disposizioni di cui al presente articolo.
|