>> Legge 3 agosto 1949, n. 536

Legge 3 agosto 1949, n. 536
TARIFFE FORENSI IN MATERIA PENALE E STRAGIUDIZIALE
E SANZIONI DISCIPLINARI PER IL MANCATO PAGAMENTO
DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 NOVEMBRE 1944, N. 382


(Gazzetta Ufficiale n. 193 del 24 agosto 1949)

Art. 1
I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense, approvata dal Ministro per la grazia e giustizia(1).

Art. 2
I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi.
Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall’esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.
La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio professionale, quando l’iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute.


(1) L’art. 3 D.Lgs. Lgt. 22 febbraio 1946, n.170, di sostituzione dell’art. 57 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, deve ritenersi implicitamente modificato dalle disposizioni di cui al presente articolo.