| Direttiva
del Consiglio delle Comunità Europee
10 giugno 1985, n. 85/384/CEE
RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI DIPLOMI,
CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI DEL SETTORE ARCHITETTURA
E COMPORTANTE MISURE DESTINATE AD AGEVOLARE
L’ESERCIZIO EFFETTIVO DEL DIRITTO DI STABILIMENTO
E DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI
(RECEPITA CON D.LGS. N. 129 DEL 27 GENNAIO 1992) (stralcio)
(Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L 233/15 del 21 agosto
1985)
- Omissis -
CAPO III
DIPLOMI, CERTIFICATI E ALTRI TITOLI CHE CONSENTONO DI ACCEDERE
ALLE ATTIVITÀ DEL SETTORE DELL’ARCHITETTURA IN VIRTÙ
DI DIRITTI ACQUISITI O DI DISPOSIZIONI NAZIONALI VIGENTI
Art. 10
Ogni Stato membro riconosce i diplomi, i certificati e gli altri titoli
di cui all’articolo 11, rilasciati dagli altri stati membri ai cittadini
degli stati membri, che siano già in possesso di tali qualifiche
alla data della notifica della presente direttiva o che abbiano iniziato
la loro formazione, sanzionata da tali diplomi, certificati e altri titoli,
al massimo durante il terzo anno accademico successivo a tale notifica,
anche se non rispondono ai requisiti minimi dei titoli di cui al capitolo
II, e attribuisce loro, sul proprio territorio, per quanto concerne l’accesso
alle attività di cui all’articolo 23, lo stesso effetto di
diplomi, certificati e altri titoli nel campo dell’architettura
da esso rilasciati.
- Omissis -
g) In Italia
- i diplomi di “laurea in architettura” rilasciati dalle università,
dagli istituti politecnici e dagli istituti superiori di architettura
di Venezia e di Reggio Calabria, accompagnati dal diploma di abilitazione
all’esercizio indipendente della professione nel settore di architetto,
rilasciato dal ministero della Pubblica Istruzione una volta che il candidato
abbia sostenuto con successo, davanti ad una apposita commissione, l’esame
di stato che abilita all’esercizio indipendente della professione
di architetto (dott. architetto);
- i diplomi di “laurea in ingegneria” nel settore della costruzione
civile rilasciati dalle università e dagli istituti politecnici,
accompagnati dal diploma di abilitazione all’esercizio indipendente
di una professione nel settore dell’architettura, rilasciato dal
ministro della Pubblica Istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto
con successo, davanti ad una apposita commissione, l’esame di stato
che lo abilita all’esercizio indipendente della professione (dott.
ing. architetto o dott. ing. in ingegneria civile);
- Omissis -
|