>> Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 10 giugno 1985, n. 85/384/CEE

Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee
10 giugno 1985, n. 85/384/CEE
RECIPROCO RICONOSCIMENTO DEI DIPLOMI,
CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI DEL SETTORE ARCHITETTURA
E COMPORTANTE MISURE DESTINATE AD AGEVOLARE
L’ESERCIZIO EFFETTIVO DEL DIRITTO DI STABILIMENTO
E DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI


(RECEPITA CON D.LGS. N. 129 DEL 27 GENNAIO 1992) (stralcio)
(Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L 233/15 del 21 agosto 1985)

- Omissis -

CAPO III
DIPLOMI, CERTIFICATI E ALTRI TITOLI CHE CONSENTONO DI ACCEDERE
ALLE ATTIVITÀ DEL SETTORE DELL’ARCHITETTURA IN VIRTÙ DI DIRITTI ACQUISITI O DI DISPOSIZIONI NAZIONALI VIGENTI

Art. 10
Ogni Stato membro riconosce i diplomi, i certificati e gli altri titoli di cui all’articolo 11, rilasciati dagli altri stati membri ai cittadini degli stati membri, che siano già in possesso di tali qualifiche alla data della notifica della presente direttiva o che abbiano iniziato la loro formazione, sanzionata da tali diplomi, certificati e altri titoli, al massimo durante il terzo anno accademico successivo a tale notifica, anche se non rispondono ai requisiti minimi dei titoli di cui al capitolo II, e attribuisce loro, sul proprio territorio, per quanto concerne l’accesso alle attività di cui all’articolo 23, lo stesso effetto di diplomi, certificati e altri titoli nel campo dell’architettura da esso rilasciati.

- Omissis -

g) In Italia
- i diplomi di “laurea in architettura” rilasciati dalle università, dagli istituti politecnici e dagli istituti superiori di architettura di Venezia e di Reggio Calabria, accompagnati dal diploma di abilitazione all’esercizio indipendente della professione nel settore di architetto, rilasciato dal ministero della Pubblica Istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto con successo, davanti ad una apposita commissione, l’esame di stato che abilita all’esercizio indipendente della professione di architetto (dott. architetto);
- i diplomi di “laurea in ingegneria” nel settore della costruzione civile rilasciati dalle università e dagli istituti politecnici, accompagnati dal diploma di abilitazione all’esercizio indipendente di una professione nel settore dell’architettura, rilasciato dal ministro della Pubblica Istruzione una volta che il candidato abbia sostenuto con successo, davanti ad una apposita commissione, l’esame di stato che lo abilita all’esercizio indipendente della professione (dott. ing. architetto o dott. ing. in ingegneria civile);

- Omissis -