| Decreto
Legislativo 27 gennaio 1992, n. 115
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 89/48 CEE
RELATIVA AD UN SISTEMA GENERALE DI RICONOSCIMENTO
DEI DIPLOMI DI ISTRUZIONE SUPERIORE CHE SANZIONANO FORMAZIONI PROFESSIONALI
DI UNA DURATA MINIMA DI TRE ANNI
(Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 1992).
Art. 1
Riconoscimento dei titoli di formazione professionale acquisiti
nella Comunità europea.
Alle condizioni stabilite dalle disposizioni del presente decreto, sono
riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità
europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione
del medesimo Stato subordina l’esercizio di una professione.
Il riconoscimento è concesso a favore del cittadino comunitario
ai fini dell’esercizio in Italia, come lavoratore autonomo o dipendente,
della professione corrispondente a quella cui è abilitato nel Paese
che ha rilasciato i titoli di cui al precedente comma. I titoli sono ammessi
al riconoscimento se includono l’attestazione che il richiedente
ha seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima
di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una università
o in un istituto di istruzione superiore o in altro istituto dello stesso
livello di formazione.
Se la formazione è stata acquisita, per una durata superiore a
un terzo, in un Paese non appartenente alla Comunità europea, il
riconoscimento è ammissibile se il Paese membro che ha riconosciuto
i titoli acquisiti nel Paese terzo certifica, oltre al possesso del titolo
formale, che il richiedente è in possesso di una esperienza professionale
di tre anni.
Art. 2
Professioni
Ai fini del presente decreto si considerano professioni:
a) le attività per il cui esercizio è richiesta la iscrizione
in albi, registri ed elenchi, tenuti da amministrazioni o enti pubblici,
se la iscrizione è subordinata al possesso di una formazione professionale
rispondente al requisito di cui al comma 3 dell’art. 1;
b) i rapporti di impiego pubblico o privato, se l’accesso ai medesimi
è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al
possesso di una formazione professionale rispondente al requisito di cui
al comma 3 dell’art. 1;
c) le attività esercitate con l’impiego di un titolo professionale
il cui uso è riservato a chi possiede una formazione professionale
rispondente al requisito di cui al comma 3 dell’art. 1;
d) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il
possesso di una formazione professionale rispondente al requisito di cui
al comma 3 dell’art. 1 è condizione determinante ai fini
della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso.
Art. 3
Formazioni professionali non abilitanti nel Paese di provenienza
Il cittadino comunitario può ottenere il riconoscimento ai sensi
dell’art. 1 anche nel caso in cui la professione da esercitare in
Italia corrisponde, nel Paese di provenienza, ad una professione il cui
esercizio non è subordinato al possesso di titoli di formazione
professionale. A tal fine è necessario che il richiedente:
a) sia in possesso di titoli rispondenti al requisito di cui all’art.
1, comma 3, di cui sia attestata la idoneità ad assicurare la sua
formazione professionale;
b) abbia esercitato a tempo pieno la professione per la durata di due
anni negli ultimi dieci anni.
L’esercizio professionale di cui alla lettera b del precedente comma
è computabile anche ai fini dell’applicazione dell’art.
5, secondo comma.
Il requisito di cui alla lettera a) del primo comma è ugualmente
soddisfatto se il richiedente possiede titoli riconosciuti equivalenti
dal Paese di provenienza ed il riconoscimento è stato notificato
alla Commissione delle Comunità europee e alla Repubblica italiana.
I titoli ammessi ai sensi dei precedenti commi devono attestare una formazione
integralmente acquisita nella Comunità europea.
Art. 4
Titoli professionali assimilati
Sono ammessi al riconoscimento i titoli che abilitano all’esercizio
di una professione a parità di condizioni con altri titoli rispondenti
al requisito di cui all’art. 1, comma , e che sono riconosciuti
di livello equivalente ai titoli predetti.
I titoli ammessi ai sensi del comma 1 devono attestare una formazione
integralmente acquisita nella Comunità europea.
Art. 5
Composizione e durata della formazione professionale
La formazione professionale attestata dai titoli oggetto di riconoscimento
rispondenti ai requisiti di cui all’art. 1, comma 3, o all’art.
4 del presente decreto può consistere:
a) nello svolgimento con profitto di un ciclo di studi post-secondari;
b) in un tirocinio professionale effettuato sotto la guida di un istruttore
e sanzionato da un esame;
c) in un periodo di attività professionale pratica sotto la guida
di un professionista qualificato.
Quando la formazione professionale attestata dai titoli è inferiore
di almeno un anno a quella prevista in Italia, ai fini del riconoscimento
è necessaria la prova di una esperienza professionale di durata
doppia del periodo mancante, se questo si riferisce alle lettere a) e
b) del comma precedente, e di durata pari al periodo mancante se riferito
alla lettera c) del precedente comma. In ogni caso, non può richiedersi
la prova di una esperienza professionale superiore ai quattro anni.
Art. 6
Misure compensative
Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al compimento
di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni oppure
al superamento di una prova attitudinale:
a) se la formazione professionale attestata dai titoli di cui all’art.
1 e all’art. 3 verte su materie sostanzialmente diverse da quelle
contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione
vigente;
b) se la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli comprende
attività professionali che non esistono nella professione corrispondente
del Paese che ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata ai
sensi dell’art. 3, lettera b).
Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale
se riguarda le professioni di procuratore legale, di avvocato, di commercialista
e di consulente per la proprietà industriale.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto
con i Ministri interessati, osservata la procedura comunitaria di preventiva
comunicazione e in assenza di tempestiva opposizione della Commissione
delle Comunità europee, possono essere individuati, con riferimento
alle situazioni previste dagli art. 3 e 4, altri casi di obbligatorietà
della prova attitudinale.
Nei casi in cui è richiesto il tirocinio o la prova attitudinale,
non si applica il secondo comma dell’art. 5 del presente decreto.
Art. 7
Tirocinio di adattamento
Il tirocinio di adattamento consiste nell’esercizio in Italia dell’attività
corrispondente alla professione in relazione alla quale è richiesto
il riconoscimento, svolto sotto la responsabilità di un professionista
abilitato.
Il tirocinio può essere accompagnato da una formazione complementare.
In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere
ripetuto.
Art. 8
Prova attitudinale
La prova attitudinale consiste in un esame volto ad accertare le conoscenze
professionali e deontologiche ed a valutare la capacità all’esercizio
della professione, tenendo conto che il richiedente il riconoscimento
è un professionista qualificato nel Pese di origine o di provenienza.
Le materie su cui svolgere l’esame devono essere scelte in relazione
alla loro importanza essenziale per l’esercizio della professione.
In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere
ripetuta non prima di sei mesi.
Art. 9
Disposizioni applicative delle misure compensative
Con decreti del Ministro competente ai sensi dell’art. 11, di concerto
con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e con
il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentito il Consiglio di Stato, sono emanate disposizioni
e direttive generali per l’applicazione degli artt. 5, 6, 7 e 8
con riferimento alle singole professioni e alle relative formazioni professionali.
Art. 10
Requisiti formali dei titoli
I documenti da esibire ai fini del riconoscimento devono essere accompagnati,
se redatti in lingua straniera, da una traduzione in lingua italiana,
certificata conforme al testo originale delle autorità diplomatiche
o consolari italiane in cui i documenti sono stati redatti, oppure da
un traduttore ufficiale.
Art. 11
Competenze per il riconoscimento
Sulle domande di riconoscimento sono competenti a pronunciarsi:
a) il Ministero titolare della vigilanza sulle professioni di cui all’art.2,
lettera a), individuato nell’allegato A del presente decreto. L’allegato
può essere modificato o integrato, tenuto conto delle disposizioni
vigenti o sopravvenute nei vari settori professionali, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) il Ministro per la funzione pubblica, per le professioni consistenti
in rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto alle successive
lettere c), d) ed e);
c) il Ministero della sanità per le professioni sanitarie;
d) il Ministero dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica per il personale ricercatore universitario;
e) il Ministero della pubblica istruzione per il personale docente delle
scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica compresi i conservatori,
le accademie e gli istituti superiori per le industrie artistiche;
f) il Ministero dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica, in ogni altro caso.
Art. 12
Procedura di riconoscimento
La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente,
corredata della documentazione relativa ai titoli da riconoscere, rispondente
ai requisiti indicati all’art. 10.
La domanda deve indicare la professione o le professioni di cui all’art.2,
in relazione alle quali il riconoscimento è richiesto.
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta
la completezza della documentazione esibita, comunicando all’interessato
le eventuali necessarie integrazioni.
Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indica
una conferenza di servizi ai sensi della Legge n. 241/90 alla quale partecipano
i rappresentanti:
a) degli altri Ministri di cui all’allegato A;
b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
c) del Ministero degli affari esteri;
d) del Ministero dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica;
e) del Dipartimento per la funzione pubblica.
Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell’Ordine e della
categoria professionale ed un docente universitario in rappresentante
delle università designato dal Ministero dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica.
Sul riconoscimento provvede il Ministro competente con decreto da emettersi
nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda o della
sua integrazione a norma del precedente comma 3.
Nei casi di cui all’art. 6, il decreto stabilisce le condizioni
del tirocinio di adattamento o della prova attitudinale, individuando
l’ente o organo competente a norma dell’art. 15.
I decreti di cui al precedente comma 5 sono pubblicati nella G.U.
I precedenti commi 4 e 7 non si applicano se la domanda di riconoscimento
ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto
con precedente decreto.
Art. 13
Effetti del riconoscimento
Il decreto di riconoscimento attribuisce al beneficiario il diritto di
accedere alla professione e di esercitarla, nel rispetto delle condizioni
richieste dalla normativa vigente ai cittadini italiani, diverse dal possesso
della formazione e delle qualifiche professionali.
Resta salvo il requisito della cittadinanza italiana per l’accesso
ai rapporti di pubblico impiego e per l’esercizio di professioni
nei casi previsti dagli artt. 48, 55 e 66 del Trattato istitutivo della
Comunità economica europea.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per il
coordinamento delle politiche comunitarie, del Ministro interessato e
del Ministro del tesoro, sono individuati i rapporti e le qualifiche di
pubblico impiego ai quali i cittadini comunitari sono ammessi a parità
di condizioni con i cittadini italiani.
All’individuazione si provvede secondo criteri conformi alla interpretazione
dell’art. 48, ultimo comma, del trattato CEE risultante dalle sentenze
che la Corte di giustizia delle Comunità europee emette.
Art. 14
Uso del titolo professionale e del titolo di studio.
I cittadini di uno Stato membro della Comunità europea che sono
stati ammessi all’esercizio di una professione ai sensi del presente
decreto, fermo il diritto all’uso del corrispondente titolo professionale
previsto in Italia, hanno diritto di far uso del titolo di studio conseguito
nel paese di origine o di provenienza nella lingua di tale Stato. Il titolo
di studio deve essere seguito dal nome e dalla sede dell’istituto
o della commissione che lo ha rilasciato.
Art. 15
Esecuzione delle misure compensative
Gli adempimenti relativi alla esecuzione e valutazione del tirocinio di
adattamento e della prova attitudinale sono di competenza degli enti e
degli organi che presiedono alla tenuta degli albi, elenchi o registri
professionali.
In assenza degli enti o degli organi di cui al precedente comma 1 provvedono:
a) il Ministro per la funzione pubblica in relazione all’accesso
a rapporti o qualifiche di pubblico impiego e il Ministro della pubblica
istruzione nei casi di cui alla lettera e) dell’art. 11;
b) il Ministero della sanità in relazione alle professioni sanitarie;
c) il Ministero dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica in ogni altro caso.
Art. 16
Prova dei requisiti non professionali
Nei casi in cui per l’ammissione all’esercizio della professione
sono richiesti requisiti di onorabilità, di moralità, di
assenza di dichiarazione di fallimento, di assenza di condanne penali,
i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento ai sensi dell’art.
1 possono avvalersi, ai fini della relativa prova, di documenti rilasciati
dalle autorità competenti del Paese di origine o di provenienza,
che attestano il possesso dei requisiti medesimi.
I documenti di cui al precedente comma, se non ne è previsto il
rilascio nel Paese di origine o di provenienza, possono essere sostituiti
da un attestato rilasciato da un organo giurisdizionale o amministrativo,
da un notaio o da un organismo professionale, certificante il ricevimento
di una dichiarazione giurata, o, se non omessa, di una dichiarazione solenne,
del soggetto interessato sul possesso del requisito per l’ammissione
all’esercizio della professione.
La sana costituzione fisica o psichica del richiedente, può essere
provata con il corrispondente documento prescritto nel paese di origine
o di provenienza, se tale documento non è prescritto con attestato
rilasciato da autorità competente del paese medesimo, conforme
a quanto richiesto dalle disposizioni vigenti in Italia.
Al momento della loro presentazione, i documenti di cui ai precedenti
commi non devono essere di data anteriore a tre mesi e debbono altresì
soddisfare a quanto disposto dal precedente art. 10.
Art. 17
Certificazioni per il riconoscimento dei titoli rilasciati in Italia
Ai fini del riconoscimento in altri Paesi della Comunità europea,
il valore abilitante all’esercizio della professione dei titoli
di formazione professionale di cui agli artt. 1 e 4 conseguiti in Italia
è certificato dai Ministeri competenti a norma dell’art.11.
I predetti Ministeri sono altresì competenti ad individuare le
formazioni professionali equivalenti a norma del precedente art 3, quarto
comma, da notificare alla Commissione e agli altri Paesi della Comunità
europea a cura del Ministero degli affari esteri.
Art. 18
Relazione alla Commissione delle Comunità europee
Al fine di predisporre la relazione alla Commissione delle Comunità
europee sull’applicazione del presente decreto, i Ministeri competenti
mettono a disposizione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie le informazioni e i dati statistici necessari.
Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie assolve
altresì ai compiti:
a) di coordinatore nazionale presso la Commissione delle Comunità
europee;
b) di informazione sulle condizioni e procedure di riconoscimento dei
titoli di formazione professionale ai sensi del presente decreto.
Art. 19
Materie non regolate
La disposizioni del presente decreto non si applicano alle professioni
regolate da direttive della Comunità economica europea relative
al reciproco riconoscimento di diplomi.
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