| Legge
1 agosto 2002, n. 173
DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI,
DEL DECRETO LEGGE 10 GIUGNO 2002 N. 107
“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA
DI ACCESSO ALLE PROFESSIONI”
Art. 1
1. I possessori dei titoli conseguiti secondo l’ordinamento previgente
alla riforma recata dal regolamento di cui al D.M. 3 novembre 1999, n.
509 del Ministro dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli
esami di Stato, indetti per l’anno 2002 e per l’anno 2003,
per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto,
assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo,
secondo l’ordinamento previgente al decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001, n. 328(1).
2. Coloro i quali provengono dalla sezione B dell’albo degli assistenti
sociali sono esonerati dalla seconda prova scritta prevista dall’articolo
22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, per gli esami di Stato per l’accesso alla sezione A dell’albo
stesso, limitatamente agli esami di Stato indetti per l’anno 2002.
2-bis. Coloro i quali conseguono l’abilitazione professionale all’esito
di esami di Stato svolti secondo l’ordinamento previgente al citato
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, possono
iscriversi nel settore, o nei settori, della sezione A dell’albo,
per il quale dichiarano di optare(2).
Art. 2
1. Per l’anno accademico 2002-2003 le prove di ammissione alle scuole
di specializzazione per le professioni legali, di cui all’art. 17,
commi 113 e 114, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 si svolgono con le
modalità previste dall’art. 9, comma 2, del D.M. 21 dicembre
1999, n. 537 del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica.
Art. 3
1. Fino al riordino delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere
e perito commerciale, hanno titolo per l’iscrizione nel registro
dei praticanti per l’esercizio della professione di dottore commercialista,
di cui all’art.2, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, aggiunto dalla Legge 17 febbraio
1992, n. 206, e per l’iscrizione nel registro dei praticanti per
l’esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale,
di cui all’art. 31, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
27 ottobre 1953, n. 1068, e successive modificazioni, coloro che sono
in possesso del diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe
delle lauree specialistiche in scienze dell’economia, ovvero nella
classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali,
nonché coloro che sono in possesso del diploma di laurea nelle
classi 17, classe delle lauree in scienze dell’economia e della
gestione aziendale, e 28, classe delle lauree in scienze economiche(3).
2. all’iscrizione nei registri dei praticanti di cui al comma 1
hanno titolo anche coloro che sono in possesso di laurea rilasciata dalle
facoltà di economia secondo l’ordinamento previgente ai decreti
emanati in attuazione dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997, n. 127(4).
3. Per l’iscrizione nel registro dei praticanti per l’esercizio
della professione di ragioniere e perito commerciale, per coloro che sono
in possesso dei diplomi di laurea e laurea specialistica di cui ai commi
1 e 2, non è richiesto il requisito del conseguimento del diploma
di ragioniere e perito commerciale previsto dall’articolo 31, comma
1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre
1953, n. 1068, così come modificato dalla legge 12 febbraio 1992,
n. 183.
3-bis. La durata dei periodi di pratica professionale per l’esercizio
delle professioni di cui al comma 1 è stabilita in tre anni(5).
Art. 4
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’art.
4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, in materia di procedure elettorali e funzionamento degli organi
degli ordini professionali regolamentati, e in ogni caso non oltre il
30 giugno 2004, i consigli provinciali, regionali e nazionali degli ordini
di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale,
attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, sono prorogati
nella composizione comunque vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto(6).
Art. 5
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
(1) comma così sostituito dalla legge di conversione 1 agosto 2002,
n. 173.
(2) comma aggiunto dalla legge di conversione 1 agosto 2002, n. 173.
(3) comma così sostituito dalla legge di conversione 1 agosto 2002,
n. 173.
(4) comma così modificato dalla legge di conversione 1 agosto 2002,
n. 173.
(5) comma aggiunto dalla legge di conversione 1 agosto 2002, n. 173
(6) comma così modificato dalla legge di conversione 1 agosto 2002,
n. 173.
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