| Regio
Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537
REGOLAMENTO PER LE PROFESSIONI
DI INGEGNERE E DI ARCHITETTO(1)
(Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 1926)
CAPO I
DELL’ALBO
Art. 1
In ogni provincia è costituito l’Ordine degli ingegneri e
l’Ordine degli architetti, aventi sede nel Comune capoluogo.
Art. 2
Ogni Ordine provvede alla formazione del proprio albo. Quando gli iscritti
nell’albo non raggiungono il numero di 25, essi saranno iscritti
nell’albo di un capoluogo vicino, che sarà determinato dal
Primo Presidente della Corte di Appello(2).
Art. 3
L’albo conterrà per ogni singolo iscritto: il cognome ed
il nome, la paternità(3), la residenza. L’iscrizione nell’albo
ha luogo per ordine alfabetico. Accanto ad ogni nome saranno annotate
la data e la natura del titolo che abilita all’esercizio della professione,
con eventuale indicazione dell’autorità da cui il titolo
stesso fu rilasciato, nonché la data dell’iscrizione. Chi
si trova iscritto nell’albo deve comunicare al Consiglio dell’Ordine
mediante lettera raccomandata, l’eventuale cambiamento di residenza.
Art. 4
Per essere iscritto nell’albo occorre aver superato l’esame
di Stato per l’esercizio della professione di ingegnere e di quella
di architetto, ai sensi del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909 salve le disposizione
dell’art. 60 del presente regolamento(4). Potranno essere iscritti
nell’albo a termini dell’art. 3, capoverso, della legge 24
giugno 1923, n. 1395, anche gli ufficiali generali e superiori dell’arma
del Genio che siano abilitati all’esercizio della professione, ai
sensi del R.D. 6 settembre 1902, n. 485.
Art. 5
Per esercitare in tutto il territorio della Repubblica le professioni
di ingegnere e di architetto è necessario aver superato l’esame
di Stato, a norma del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, ferme restando le
disposizioni transitorie della legge 24 giugno 1923, n. 1395, e del presente
regolamento. Soltanto però agli iscritti nell’albo possono
conferirsi le perizie e gli incarichi di cui all’art. 4, della detta
legge 24 giugno 1923, n. 1395, salvo in ogni caso l’eccezione preveduta
nel capoverso ultimo dello stesso art. 4 e nell’art. 56 del presente
regolamento.
Art. 6
Non si può essere iscritti nell’albo se non in seguito a
domanda firmata dal richiedente.
Art. 7(5)
La domanda di iscrizione nell’albo deve essere presentata alla presidenza
dell’Ordine, redatta in carta da bollo e munita dei seguenti documenti(6):
a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana, o certificato dello Stato avente
trattamento di reciprocità con l’Italia;
c) certificato di residenza;
d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore
a tre mesi alla presentazione della domanda;
e) certificato di aver conseguito l’approvazione nell’esame
di Stato, ai sensi dell’art. 4, prima parte, del presente regolamento
e salve le disposizioni del successivo articolo 60;
f) dichiarazione di non essere iscritto né di aver domandato l’iscrizione
in altro albo d’ingegnere o di architetto.
Non può essere iscritto nell’albo chi, per qualsiasi titolo,
non abbia il godimento dei diritti civili, ovvero sia incorso in alcuna
delle condanne di cui all’art. 28, prima parte, della legge 8 giugno
1874, n. 1938 sull’esercizio della professione di avvocato e di
procuratore, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termine del
Codice di procedura penale.
Art. 8
Non oltre tre mesi dalla data della sua presentazione, il Consiglio dell’Ordine
deve deliberare sulla domanda di iscrizione nell’albo.
La deliberazione deve essere motivata e presa a maggioranza assoluta di
voti dei presenti, in seguito a relazione di un consigliere all’uopo
delegato dal presidente.
Art. 9
La deliberazione di cui all’art. 8 è notificata all’interessato
nel termine di cinque giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno. Nello stesso termine è data comunicazione con lettera
ufficiale al Procuratore della Repubblica.
Art. 10
Contro la deliberazione del Consiglio dell’Ordine l’interessato
ha diritto di ricorrere all’assemblea generale(7) entro un mese
dalla notificazione.
Entro il medesimo termine può ricorrere anche al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale, qualora ritenga che la deliberazione sia
contraria a disposizioni legislative o regolamentari.
Gli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16 sono da considerarsi abrogati ad opera
dell’art. 4 del R.D. 27ottobre 1927, n. 2145.
Art. 17
Contro la deliberazione della Commissione Centrale(8) non è dato
alcun mezzo di impugnazione né in via amministrativa né
in via giudiziaria, salvo ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
della Repubblica, nei casi di incompetenza o eccesso di potere.
Art. 18
Le spese per il funzionamento del Consiglio Nazionale sono proporzionalmente
sostenute da tutti gli Ordini professionali in ragione degli iscritti.
L’ammontare delle spese viene determinato dal Consiglio Nazionale,
il quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari Consigli dell’Ordine,
a norma del comma precedente, e detta le modalità per il versamento
della quota spettante a ciascun Consiglio dell’Ordine.
I Consigli dell’Ordine possono stabilire nei propri regolamenti
interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli iscritti
per le spese di cui al presente articolo.
Art. 19
Il Consiglio Nazionale stabilirà con il proprio regolamento interno
le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad esso
e per quanto occorra al suo funzionamento amministrativo e contabile.
Art. 20
La cancellazione dall’albo oltre che a seguito di giudizio disciplinare,
a norma dell’art. 37, n. 2, del presente regolamento, è pronunziata
dal Consiglio dell’Ordine, di ufficio o su richiesta del Pubblico
Ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento
dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che
costituisce impedimento all’iscrizione.
Art. 21
Nel caso di cancellazione, sarà data comunicazione del provvedimento
all’interessato, il quale ha facoltà di reclamare all’Assemblea
generale dell’Ordine ed al Consiglio Nazionale in conformità
del precedente art. 10.
Cessate le cause che hanno motivato la cancellazione dall’albo,
l’interessato può fare domanda per esservi riammesso.
Ove questa non sia accolta, egli potrà presentare ricorso in conformità
al suindicato art. 10.
Art. 22
Indipendentemente dalle iscrizioni o cancellazioni individuali, a norma
degli articoli precedenti, il Consiglio dell’Ordine, nel mese di
gennaio di ogni anno provvederà alla revisione dell’albo,
portandovi le varianti che fossero necessarie. I provvedimenti adottati
saranno comunicati agli interessati i quali avranno diritto di reclamo
in conformità del precedente art. 10.
Art. 23
L’albo, stampato a cura e spese dell’Ordine è inviato
alla Corte di Appello, ai Tribunali, alle Preture, alla Prefettura ed
alle Camere di Commercio, aventi sede nel distretto dell’Ordine.
Sarà pure rimesso ai Ministeri della Giustizia, dell’Interno,
dei Lavori Pubblici, del Lavoro e della Previdenza Sociale, dell’Istruzione,
nonché al Consiglio Nazionale ed agli altri Consigli dell’Ordine.
Potrà inoltre essere trasmesso a quegli Enti pubblici e privati
che il Consiglio reputerà opportuno e, dietro pagamento, dovrà
esserne rilasciata copia a chiunque ne faccia richiesta.
Agli uffici ed Enti cui deve essere obbligatoriamente trasmesso l’albo,
a termini del presente articolo, saranno pure comunicati i provvedimenti
individuali e definitivi di iscrizione e di cancellazione dall’albo.
Art. 24
Non si può far parte che di un solo Ordine di ingegneri o di architetti.
Chi si trova iscritto nell’Ordine di una provincia può richiedere
il trasferimento dell’iscrizione in quello di un’altra, presentando
domanda corredata dai documenti stabiliti dall’art. 7 e da un certificato
rilasciato dal Presidente dell’Ordine al quale il richiedente appartiene,
da cui risulti:
a) la data e le altre indicazioni della prima iscrizione;
b) che l’istante è in regola col pagamento del contributo
di cui all’art. 37 ed, eventualmente, di quello stabilito a norma
dall’art. 18.
Avvenuta l’iscrizione nell’albo del nuovo Ordine, il Presidente
di questo ne darà avviso al Presidente dell’altro onde provveda
alla cancellazione.
Art. 25
Il Consiglio dell’Ordine rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione.
L’iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio della
Repubblica.
CAPO II(9)
DELL’ORDINE E DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE
Sezione I
Dell’Ordine
Art. 26
La convocazione dell’Ordine in adunanza generale, salvo per quanto
riguarda l’elezione del Consiglio dell’Ordine, è indetta
dal Presidente del Consiglio dell’Ordine, mediante partecipazione
a ciascun iscritto, con lettera raccomandata, della prima ed eventuale
seconda convocazione.
L’avviso conterrà l’ordine del giorno dell’adunanza(10).
La validità delle adunanze è data, in prima convocazione,
dalla presenza della maggioranza assoluta degli iscritti; la seconda convocazione
non potrà aver luogo prima del giorno successivo alla prima e sarà
legale qualunque sia il numero degli intervenuti.
Art. 27
Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie.
Le adunanze ordinarie saranno convocate nel termine stabilito dall’art.
30(11) e provvederanno all’elezione dei membri del Consiglio(12),
all’elezione, quando del caso, dei designati per il Consiglio Nazionale(13)
ed all’approvazione del conto consuntivo dell’anno decorso
e del bilancio preventivo per l’anno venturo.
Si metteranno poi in discussione gli altri argomenti indicati nell’ordine
del giorno.
Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio ritiene
conveniente convocarle o quando, da almeno un quinto(14) degli iscritti,
ne sia fatta richiesta motivata.
Le adunanze saranno convocate con le modalità indicate nell’articolo
precedente(15).
Art. 28
La presidenza delle adunanze sia ordinarie che straordinarie è
tenuta dal Presidente del Consiglio dell’Ordine; in caso di assenza
del Presidente (e, dove esista, del vicepresidente), il consigliere più
anziano(16) fra i presenti assume la presidenza.
Le funzioni di segretario sono adempiute dal segretario del Consiglio
dell’Ordine o, in sua assenza, dal più giovane tra i consiglieri
presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Ogni votazione è palese, salvo che l’assemblea, su proposta
del Presidente o di almeno un decimo dei presenti, deliberi che abbia
luogo per scrutinio segreto e salve le disposizioni dell’art. 30.
Sezione II
Del Consiglio dell’Ordine
Art. 29
Ciascun Ordine degli ingegneri e ciascun Ordine degli architetti è
retto dal Consiglio.
Art. 30
I componenti del Consiglio dell’Ordine sono eletti dall’assemblea
degli iscritti nell’albo, convocati in adunanza ordinaria entro
il mese di gennaio(17). Tutti gli iscritti nell’albo possono essere
eletti a far parte del Consiglio.
Art. 31(18)
Art. 32
I membri del Consiglio devono essere iscritti nell’albo e durano
in carica due anni(19). Essi sono rieleggibili.
Art. 33(20)
Art. 34
Contro i risultati dell’elezione ciascun professionista iscritto
nell’albo può proporre reclamo al Consiglio Nazionale entro
dieci giorni dalla proclamazione.
Il ricorso non ha in alcun caso effetto sospensivo.
Art. 35(21)
Art. 36
Il Consiglio si aduna ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno
o ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio.
Art. 37
Il Consiglio dell’Ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal
presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari(22):
1) vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché
il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;
2) prende provvedimenti disciplinari;
3) cura che siano repressi l’uso abusivo del titolo di ingegnere
e di architetto e l’esercizio abusivo della professione, presentando,
ove occorra, denunzia all’autorità giudiziaria;
4) determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto
per il funzionamento dell’Ordine, ed eventualmente, per il funzionamento
del Consiglio Nazionale, nonché le modalità del pagamento
del contributo(23);
5) compila ogni triennio la tariffa professionale, la quale, in mancanza
di speciali accordi, si intende accettata dalle parti ed ha valore per
tutte le prestazioni degli iscritti nell’Ordine(24);
6) dà i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni
su argomenti attinenti alle professioni di ingegnere e di architetto.
Art. 38
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine rappresenta legalmente l’Ordine
ed il Consiglio stesso.
In caso di assenza del Presidente (e, dove esista, del vicepresidente)
il Consigliere più anziano ne fa le veci.
Art. 39
Il segretario riceve le domande d’iscrizione nell’albo (art.
7), annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti;
stende le deliberazioni consigliari, eccetto quelle relative ai giudizi
disciplinari che saranno compilate dai relatori; tiene i registri prescritti
dal Consiglio, cura la corrispondenza; autentica le copie delle deliberazioni
dell’Ordine e del Consiglio; ha in consegna l’archivio e la
biblioteca.
In mancanza del segretario, il consigliere meno anziano ne fa le veci.
Art. 40
Il tesoriere economo è responsabile dei fondi e degli altri titoli
di valore di proprietà dell’Ordine; riscuote il contributo;
paga i mandati firmati dal Presidente e controfirmati dal segretario.
Deve tenere i seguenti registri:
a) registro a madre e figlia per le somme riscosse;
b) registro contabile di entrata e di uscita;
c) registro dei mandati di pagamento;
d) inventario del patrimonio dell’Ordine.
In caso di bisogno improrogabile, il Presidente designa un consigliere
per sostituire il tesoriere economo.
Art. 41(25)
Art. 42
Il Consiglio dell’Ordine può disciplinare con regolamenti
interni l’esercizio delle sue attribuzioni.
CAPO III
DEI GIUDIZI DISCIPLINARI
Art. 43
Il Consiglio dell’Ordine è chiamato a reprimere d’ufficio
o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del Pubblico Ministero,
gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell’esercizio
della loro professione.
Art. 44
Il Presidente assumendo le informazioni che stimerà opportune,
verifica i fatti che formano oggetto dell’imputazione.
Udito l’incolpato, su rapporto del Presidente, il Consiglio decide
se vi sia motivo a giudizio disciplinare.
In caso affermativo, il Presidente nomina il relatore e, a mezzo di ufficiale
giudiziario, fa citare l’incolpato a comparire dinanzi al Consiglio
dell’Ordine in un termine non minore di giorni quindici per essere
sentito e per presentare eventuali documenti a suo discarico.
Nel giorno indicato ha luogo la discussione in seguito alla quale, uditi
il relatore e l’incolpato, il Consiglio prende le sue deliberazioni.
Ove l’incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo
impedimento, si procederà in sua assenza.
Art. 45
Le pene disciplinari, che il Consiglio può pronunziare contro gli
iscritti nell’albo, sono:
1) l’avvertimento;
2) la censura;
3) la sospensione dall’esercizio della professione per un tempo
non maggiore di sei mesi;
4) la cancellazione dall’albo.
L’avvertimento consiste nel dimostrare al colpevole le mancanze
commesse e nell’esortarlo a non ricadervi.
Esso è dato con lettera del Presidente per delega del Consiglio.
La censura è una dichiarazione formale delle mancanze commesse
e del biasimo incorso.
La censura, la sospensione e la cancellazione dall’albo sono notificate
al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.
Art. 46
Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Consiglio,
a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall’albo
o pronunciare la sospensione; quest’ultima ha sempre luogo ove sia
stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.
Qualora si tratti di condanna che impedirebbe l’iscrizione nell’albo
giusta l’art. 7 del presente regolamento in relazione all’art.
28, parte prima, della L. 8.6.1874, n. 1938, è sempre ordinata
la cancellazione dall’albo, a norma del precedente art. 20.
Art. 47
Chi sia stato cancellato dall’albo, in seguito a giudizio disciplinare,
può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:
a) nel caso preveduto dall’art. 46, quando abbia ottenuta la riabilitazione
giusta le norme del Codice di procedura penale;
b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione
dall’albo.
La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative e, ove non
sia accolta, l’interessato può ricorrere in conformità
dell’art. 10.
Art. 48
Le deliberazioni del Consiglio dell’Ordine in materia disciplinare
possono essere impugnate dall’incolpato e dal procuratore della
Repubblica, in conformità dell’art. 10 del presente regolamento.
Art. 49
L’incolpato, che sia membro del Consiglio dell’Ordine, è
soggetto alla giurisdizione disciplinare del Consiglio dell’Ordine
viciniore, da determinarsi, in caso di contestazione, dal primo Presidente
della Corte di Appello.
Contro la deliberazione del Consiglio dell’Ordine è ammesso
ricorso al Consiglio Nazionale in conformità dell’art. 10
del presente regolamento.
Art. 50
Il rifiuto del pagamento del contributo di cui all’art. 37 ed, eventualmente,
all’art.18, dà luogo a giudizio disciplinare(26).
CAPO IV
DELL’OGGETTO E DEI LIMITI DELLA PROFESSIONE
DI INGEGNERE E DI ARCHITETTO
Art. 51
Sono di spettanza della professione d’ingegnere, il progetto, la
condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare
i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni
e per le industrie dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto,
di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle
macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale, alle
applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.
Art. 52
Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella
di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici
e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia
civile, che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e
il ripristino degli edifici contemplati dalla Legge 20 giugno 1909, n.
364, per le antichità e le belle arti(27), sono di spettanza della
professione di architetto; ma la parte tecnica può essere compiuta
tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere.
Art. 53
Le disposizioni dei precedenti articoli 51 e 52 valgono ai fini della
delimitazione delle professioni d’ingegnere e di architetto e non
pregiudicano quanto può formare oggetto dell’attività
professionale di determinate categorie di tecnici specializzati, né
le disposizioni che saranno date coi regolamenti di cui all’ultimo
comma dell’art. 7 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395.
Art. 54
Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d’ingegneria
presso gli istituti d’istruzione superiore indicati nell’art.
1 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, entro il 31 dicembre 1924, ovvero
lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite
dall’art. 6 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, sono autorizzati
a compiere anche le mansioni indicate nell’art. 52 del presente
regolamento.
Coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea d’ingegnere-architetto
presso gli Istituti di istruzione superiore indicati nell’art.1
della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, entro il 31 dicembre 1924, ovvero
lo conseguiranno entro il 31 dicembre 1925, giusta le norme stabilite
dall’art. 6 del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909, sono autorizzati
a compiere anche le mansioni indicate nell’art. 51 del presente
regolamento, eccettuate le applicazioni industriali.
La presente disposizione è applicabile anche a coloro che abbiano
conseguito il diploma di architetto civile nei termini suddetti, ad eccezione
però di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica,
nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e
di trasporto e alle opere idrauliche.
Art. 55(28)
Sono escluse dalle disposizioni del presente capo le opere di rilevante
importanza che siano assegnate in seguito a pubblico concorso.
Per le opere di rilevante importanza, anche quando siano assegnate in
seguito a concorso, è sempre necessario che la parte tecnica venga
eseguita sotto la direzione e responsabilità di persone abilitate
all‘esercizio della professione di ingegnere ovvero della professione
di architetto purché si tratti delle opere contemplate dall’art.
52.
Art. 56
Le perizie e gli incarichi di cui all’art. 4 della Legge 24 giugno
1923, n. 1935, possono essere affidati a persone non iscritte nell’albo
soltanto quando si verifichi una delle seguenti circostanze:
a) che si tratti di casi di speciale importanza i quali richiedono l’opera
di un luminare della scienza o di un tecnico di fama singolare, non iscritto
nell’albo;
b) che si tratti di semplici applicazioni della tecnica, non richiedenti
speciale preparazione scientifica o che non vi siano nelle località
professionisti iscritti all’albo ai quali affidare la perizia o
l’incarico.
CAPO V
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 57(29)
Gli Ordini degli ingegneri e degli architetti ed i rispettivi Consigli
sono posti sotto l’alta vigilanza del Ministero di Giustizia il
quale la esercita direttamente ovvero per tramite dei procuratori generali
presso la Corte di Appello e dei procuratori della Repubblica.
Il Ministero della Giustizia vigila all’esatta osservanza delle
norme legislative e regolamentari ed all’uopo può fare, direttamente
ovvero a mezzo dei suddetti magistrati, le opportune richieste ai singoli
Ordini ed ai rispettivi Consigli.
Art. 58
Quando nel presente regolamento si fa menzione di un’autorità
giudiziaria, s’intende quella che ha giurisdizione nel capoluogo
dell’Ordine(30).
CAPO VI
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE
Art. 59(31)
Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, nel
capoluogo di ogni provincia il primo Presidente della Corte di Appello,
o nelle provincie che non sono sede di Corte di Appello, il Presidente
del Tribunale, invita, con i mezzi di pubblicità che ritiene più
convenienti, coloro che hanno conseguito il diploma di ingegnere e di
architetto dagli Istituti indicati nell’art. 1 della Legge 24 giugno
1923, n. 1395, o si trovino nelle condizioni stabilite dagli artt. 3,
8, 9, 10 della Legge stessa, e dall’art. 74 del presente regolamento
a presentare domanda redatta nel modo indicato dall’art. 7 del presente
regolamento e munita dei documenti ivi stabiliti e di quegli altri che
il richiedente stimi opportuni.
Art. 60
I diplomi menzionati nell’art. 1 della Legge 24 giugno 1923, n.
1395, costituiscono, agli effetti dell’iscrizione, il titolo di
cui all’art. 7, lettera e) per coloro che li hanno conseguiti entro
il 31 dicembre 1925, giuste norme stabilite dall’art. 6 del R.D.
31 dicembre 1923, n. 2909.
Art. 61
Il grado accademico di ingegnere o di architetto, conferito prima della
pubblicazione della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, indipendentemente da
ogni esame in seguito a giudizio tecnico su pubblicazioni o su altri lavori
è considerato equipollente. agli effetti della legge predetta e
del presente regolamento, al grado conferito da uno degli istituti indicati
nell’art. 1 della medesima legge, in base agli esami stabiliti dalle
norme sull’istruzione superiore.
Art. 62(32)
Gli ingegneri ed architetti che siano impiegati di una pubblica amministrazione
dello Stato, delle provincie o dei comuni, e che si trovino iscritti nell’albo
degli ingegneri o degli architetti, sono soggetti alla disciplina dell’Ordine
per quanto riguarda l’eventuale esercizio della libera professione.
I predetti ingegneri ed architetti non possono esercitare la libera professione
ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti
generali o speciali, ovvero da capitolati.
Per l’esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria
espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti
dell’amministrazione da cui il funzionario dipende.
Art. 63
Per i funzionari delle pubbliche amministrazioni l’iscrizione nell’albo
non può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.
Artt. 64-71(33)
Art. 72
I diplomati ingegneri ed architetti degli antichi Stati italiani godono
degli stessi diritti stabiliti dall’art. 1 della Legge 24 giugno
1923, n. 1395, per coloro che sono stati diplomati nel Regno.
Art. 73(34)
Il titolo di ingegnere e, rispettivamente, quello di architetto, spetta
esclusivamente a coloro che appartengono ai territori annessi al Regno
con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, abbiano
acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione VI parte
terza del trattato di San Germano, dell’art. 7, n. 2 del trattato
di Rapallo, del R.D. 30 dicembre 1920, n. 1890 e del Regio D.L. 29 gennaio
1922, n. 43, e inoltre fossero in possesso, alla data dell’annessione
dei detti territori, di uno dei seguenti titoli:
a) titolo di ingegnere civile autorizzato;
b) attestato del secondo esame di Stato conseguito in un politecnico della
cessata monarchia austro-ungarica e dell’ultimo esame di Stato della
Scuola Superiore di Agronomia di Vienna o delle scuole superiori montanistiche;
c) l’assolutoria conseguita nelle stesse scuole superiori di cui
al comma b) prima del 1885;
d) il diploma di laurea d’ingegneria conseguito in politecnici e
scuole tecniche superiori non austriache equiparate al secondo esame di
Stato dall’ordinanza ministeriale 27 dicembre 1893, Bollettino leggi
imperiali n. 197;
e) i diplomi conseguiti in altri Stati presso istituti non compresi nella
predetta ordinanza e già riconosciuti validi ed equipollenti in
casi individuali dalle autorità ministeriali austriache.
Nessun altro titolo può ritenersi equipollente a quelli sopra indicati,
anche se conferito in base all’ordinanza 14 marzo 1917 B.L.I. n.
130 della cessata monarchia austro-ungarica.
Art. 74
Gli albi degli ingegneri ed architetti dei territori indicati nel precedente
art. 73 comprenderanno uno speciale elenco supplementare e transitorio,
nel quale saranno iscritti i geometri civili autorizzati dalle nuove provincie,
i quali comprovino di avere superato l’esame della sezione geodetica
di una scuola politecnica della cessata monarchia austro-ungarica prima
del 31 dicembre 1913 e di possedere, alla data del 24 giugno 1923, l’autorizzazione,
di cui all’ordinanza del 7 maggio 1913 B.L.I. n. 77. Gli interessati,
entro il termine perentorio di mesi tre dalla pubblicazione del presente
regolamento dovranno presentare domanda a norma degli articoli 59 e 65.
Coloro che sono compresi nell’elenco di cui sopra, pur conservando
il titolo di geometra civile, hanno gli stessi diritti degli ingegneri
iscritti negli albi, ad eccezione di quanto riguarda l’esercizio
professionale, il quale ha per oggetto le mansioni di spettanza del perito
agrimensore (geometra) nonché, a mente del paragrafo 5 della predetta
ordinanza 7 maggio 1913, l’esecuzione di progetti e misurazioni
planimetriche e altimetriche di ogni specie nel campo geodetico ed, in
particolare, la compilazione di piani di situazione e livello, di piani
di divisioni di terreno, di piani di commassazione e arrotondamento, le
demarcazioni di confini, regolazioni di confini e altimetrie, la compilazione
e l’esecuzione di tutti i lavori cartografici e fotogrammetrici,
la revisione dei piani e dei calcoli geometrici e geodetici ed il rilascio
di autenticazione su quanto sopra.
Legenda:
(1) Si tratta del regolamento per l’esecuzione della Legge 24 giugno,
1923, n. 1395. Sarà modificato dai successivi decreti 27 settembre
1927, n. 2145; 31 settembre 1929, n. 2083; 25 aprile 1938, n. 897 e 23
novembre 1944, n. 382.
(2) Vedi materia Regio Decreto 31 ottobre 1929, n. 2083: «quando
gli architetti iscritti negli albi delle province comprese in un distretto
di Corte di Appello non raggiungono nel complesso il numero di 25, essi
saranno iscritti in altro albo costituito in un capoluogo appartenente
ad una Corte d’Appello vicina, che verrà denominato con Decreto
del Ministero per la Giustizia. Con analogo provvedimento possono riunirsi
in un unico albo, nella sede che verrà stabilita, gli iscritti
nei distretti di più Corti di Appello, in ciascuna delle quali
non si raggiunga il numero minimo di iscrizioni richiesto. La stessa disposizione
si applica agli ingegneri».
(3) In ottemperanza alle disposizioni di cui al D.P.R. 2 maggio 1957,
n. 432, l’indicazione della paternità deve essere sostituita
con l’indicazione del luogo e della data di nascita.
(4) L’esame di Stato è previsto dal R.D. 31 agosto 1933,
n. 1592; è stato sospeso con R.D.L. 27 gennaio 1944 n. 51 ed è
stato riattivato con la L. 8 dicembre 1956, n. 1378.
(5) La produzione di atti e certificati all’Ordine e Collegi professionali
è regolata dal D.P.R. 2 agosto 1957.
(6) L’interessato, per ottenere l’iscrizione, deve inoltre
allegare alla domanda la ricevuta del versamento della tassa di concessione
governativa, ai sensi del n. 204 della tabella allegata al T.U. 1 marzo
1961, n. 121.
(7) Ora il ricorso avverso alla deliberazione e al Consiglio Nazionale;
sulla presentazione del ricorso vedi D.M. 1 novembre 1948.
(8) Ora il Consiglio Nazionale (v. art. 2 del D. Lgs. C.P.S. 21 giugno
1946, n. 6). Per facilità di lettura alla originaria denominazione
Commissione Centrale nel testo viene riportato il nome dell’organo
ora esistente.
(9) Le norme del presente capo si applicano in quanto compatibili con
quelle di cui al D.L.L. 23 novembre 1944, n. 382.
(10) La convocazione dell’Ordine, per quel che conviene l’elezione
del Consiglio, è effettuata secondo le disposizioni di cui agli
artt. 2, 3, 4 e 5 del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 382.
(11) Il D.L. n. 382 cit., salvo per quel che concerne la convocazione
dell’adunanza per l’elezione del Consiglio dell’Ordine,
non ha stabilito un termine per la convocazione delle adunanze generali.
(12) Vedi art. 3 del D.L. n. 382 cit.
(13) Vedi art. 10, 11 e 13 del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 382.
(14) Ora da un quarto degli iscritti: vedi art. 3, 2° comma del D.L.L.
23 novembre 1944, n. 382.
(15) Vedi nota 12.
(16) Vedi art. 16, 2° comma del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 382.
(17) Per l’elezione dei componenti del Consiglio, vedi artt. 2 e
3 del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 382.
(18) Riguardo la composizione del Consiglio vedi ora art. 1 del D.L.L.
23 novembre 1944, n. 382.
(19) La materia è disciplinata dall’art. 15 del D.L.L. 23
novembre 1944, n. 382.
(20) Riguardava la procedura per l’elezione dei consiglieri; vedi
artt. 4 e 5 del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 382.
(21) Vedi ora art. 2, 2° comma del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 382.
(22) Vedi art. 5 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395.
(23) Vedi artt. 7 e 14 del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 382.
(24) La tariffa professionale, per effetto della Legge 2 marzo 1939, è
ora a carattere nazionale.
(25) Superato dall’art. 15, 3° e 4° comma del D.L.L. 23
novembre 1944, n. 382.
(26) Per le sanzioni disciplinari in caso di emissione del versamento
del contributo, vedi art. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536: «i
contributi previsti dalla Legge Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382,
a favore dei Consigli degli Ordini e dei Collegi anche se trattasi di
contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai
Consigli medesimi. Coloro che non adempiono al versamento possono essere
sospesi dall’esercizio professionale, osservate le forme del procedimento
disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta
a limiti di tempo ed è revocata con procedimento del Presidente
del Consiglio Professionale quando l’iscritto dimostri di aver pagato
le somme dovute».
(27) Si tratta della legge sulla protezione delle cose di interesse storico,
artistico, archeologico e paleontologico; vedi ora D.Lgs. 29 ottobre 1999
n. 490.
(28) Articolo abrogato dall’art. 7, comma 8, L. 1° agosto 2002,
n. 166.
(29) Vedi anche artt. 8 e 9 del D.L.L. 23 novembre 1944, n. 382.
(30) Il 2° comma è superato.
(31) Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno perduto efficacia
per scadenza dei termini.
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