| Legge
25 aprile 1938, n. 897
NORME SULLA OBBLIGATORIETÀ DELL’ISCRIZIONE
NEGLI ALBI PROFESSIONALI E SULLE FUNZIONI RELATIVE
ALLA CUSTODIA DEGLI ALBI
(Gazzetta Ufficiale n. 152 del 7 luglio 1938)
Art. 1
Gli ingegneri, gli architetti, i chimici, i professionisti in materia
di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti
agrari ed i periti industriali non possono esercitare la professione se
non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie
a termini delle disposizioni vigenti.
Art. 2
Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono
essere iscritti negli albi professionali, e, se iscritti, debbono esserne
cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti
disciplinari.
Art. 3, 4, 5, 6(1)
Art. 7
Quando a norma dei vigenti ordinamenti professionali l’iscrizione
di professionisti stranieri negli albi sia ammessa sotto la condizione
di reciprocità, la condizione stessa è comprovata mediante
attestazione insindacabile del Ministero degli affari esteri.
La precedente disposizione non si applica quando per l’iscrizione
dello straniero nell’albo sia richiesta dal regolamento professionale
l’esistenza di uno speciale accordo internazionale.
Non si applica neppure quando l’accordo internazionale, pur essendo
preveduto dal regolamento professionale, ammette tuttavia la predetta
iscrizione.
Artt. 8, 9, 10, 11(1)
(1) Si omettono i suddetti articoli relativi alla custodia degli albi
professionali in quanto la materia è stata regolata dal D.L.L.
23 novembre 1944, n. 382.
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