>> Legge 25 aprile 1938, n. 897

Legge 25 aprile 1938, n. 897
NORME SULLA OBBLIGATORIETÀ DELL’ISCRIZIONE
NEGLI ALBI PROFESSIONALI E SULLE FUNZIONI RELATIVE
ALLA CUSTODIA DEGLI ALBI

(Gazzetta Ufficiale n. 152 del 7 luglio 1938)


Art. 1
Gli ingegneri, gli architetti, i chimici, i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari ed i periti industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni vigenti.

Art. 2
Coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli albi professionali, e, se iscritti, debbono esserne cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari.

Art. 3, 4, 5, 6(1)

Art. 7
Quando a norma dei vigenti ordinamenti professionali l’iscrizione di professionisti stranieri negli albi sia ammessa sotto la condizione di reciprocità, la condizione stessa è comprovata mediante attestazione insindacabile del Ministero degli affari esteri.
La precedente disposizione non si applica quando per l’iscrizione dello straniero nell’albo sia richiesta dal regolamento professionale l’esistenza di uno speciale accordo internazionale.
Non si applica neppure quando l’accordo internazionale, pur essendo preveduto dal regolamento professionale, ammette tuttavia la predetta iscrizione.

Artt. 8, 9, 10, 11(1)


(1) Si omettono i suddetti articoli relativi alla custodia degli albi professionali in quanto la materia è stata regolata dal D.L.L. 23 novembre 1944, n. 382.