>>Legge 23 novembre 1939, n. 1815

Legge 23 novembre 1939, n. 1815
DISCIPLINA GIURIDICA DEGLI STUDI
DI ASSISTENZA E CONSULENZA (stralcio)

(Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 dicembre 1939)

 

Art. 1
Le persone che munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all’esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l’esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione “studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario”, seguita dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati.
L’esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma precedente, deve essere notificato all’organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati.

Art. 2(1)
È vietato costituire, esercitare o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od a terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria.


- Omissis -


(1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 24 della L. 266/97.