| Legge
23 novembre 1939, n. 1815
DISCIPLINA GIURIDICA DEGLI STUDI
DI ASSISTENZA E CONSULENZA (stralcio)
(Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 dicembre 1939)
Art. 1
Le persone che munite dei necessari titoli di abilitazione professionale,
ovvero autorizzate all’esercizio di specifiche attività in
forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l’esercizio
delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate
o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei
rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione “studio tecnico, legale,
commerciale, contabile, amministrativo o tributario”, seguita dal
nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati.
L’esercizio associato delle professioni o delle altre attività,
ai sensi del comma precedente, deve essere notificato all’organizzazione
sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati.
Art. 2(1)
È vietato costituire, esercitare o dirigere, sotto qualsiasi forma
diversa da quella di cui al precedente articolo, società, istituti,
uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente,
ai propri consociati od a terzi, prestazioni di assistenza o consulenza
in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria.
- Omissis -
(1) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 24 della L.
266/97.
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