| Legge
22 aprile 1941, n. 633
PROTEZIONE DEI DIRITTI D’AUTORE E DEGLI ALTRI DIRITTI
CONNESSI AL SUO ESERCIZIO
(Gazzetta Ufficiale n. 166 del 16 luglio 1941)
TITOLO I
DISPOSIZIONI SUL DIRITTO D’AUTORE
CAPO I
OPERE PROTETTE
Art. 1
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di
carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle
arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia,
qualunque sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresì programmi per elaboratore come opere letterarie ai
sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie
ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n.
399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione
del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore.
Art. 2
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose,
tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali
e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia
per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno,
della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
5) i disegni e le opere di architettura;
6) le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempre che
non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme
del Capo V e del Titolo II;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a
quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia
protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II.
8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché
originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore.
Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e
i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma,
compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende
anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;
9) le banche di dati di cui al secondo comma dell’art. 1, intese
come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente
o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi
elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende
al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;
10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere
creativo e valore artistico.
Art. 3
Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di
opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della
scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico,
didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i
dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere
originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore
sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.
Art. 4
Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono
altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell’opera
stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una
in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che
costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria,
gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti
opera originale.
Art. 5
Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali
dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere.
CAPO II
SOGGETTI DEL DIRITTO
Art. 6
Il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è
costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione
del lavoro intellettuale.
Art. 7
È considerato autore dell’opera collettiva chi organizza
e dirige la creazione dell’opera stessa.
È considerato autore delle elaborazioni l’elaboratore, nei
limiti del suo lavoro.
Art. 8
È reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi
è in essa indicato come tale, nelle forme d’uso, ovvero,
è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione
o radiodiffusione dell’opera stessa.
Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d’arte, la sigla o il segno
convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome
vero.
Art. 9
Chi abbia rappresentato, eseguito o comunque pubblicato un’opera
anonima, o pseudonima, è ammesso a far valere i diritti dell’autore,
finché non sia rivelato.
Questa disposizione non si applica allorché si tratti di pseudonimi
indicati nel secondo comma dell’articolo precedente.
Art. 10
Se l’opera è stata creata con il contributo indistinguibile
ed inscindibile di più persone, il diritto d’autore appartiene
in comune a tutti i coautori. Le parti indivise si presumono di valore
uguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.
Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa
del diritto morale può peraltro sempre essere esercitata individualmente
da ciascun coautore e l’opera non può essere pubblicata,
se inedita, né può essere modificata o utilizzata in forma
diversa da quella della prima pubblicazione, senza l’accordo di
tutti i coautori. Tuttavia in caso di ingiustificato rifiuto di uno o
più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione
dell’opera può essere autorizzata dall’autorità
giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite.
Art. 11
Alle Amministrazioni dello Stato, alle Provincie ed ai Comuni, spetta
il diritto d’autore sulle opere create e pubblicate a loro nome
ed a loro conto e spese.
Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di
lucro, salvo diverso accordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché
alle accademie ed agli altri enti pubblici culturali sulla raccolta dei
loro atti e sulle loro pubblicazioni.
CAPO III
CONTENUTO E DURATA DEL DIRITTO D’AUTORE
Sezione I
Protezione dell’utilizzazione economica dell’opera
Art. 12
L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera.
Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera
in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa
legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati
negli articoli seguenti.
È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio
del diritto di utilizzazione.
Art. 12/bis
Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto
esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della
banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue
mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.
Art. 12/ter
Salvo patto contrario, qualora un'opera di disegno industriale sia creata
dal lavoratore dipendente nell'esercizio delle sue mansioni, il datore
di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica
dell'opera.
Art. 13
Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in
copie dell’opera con qualsiasi mezzo, come la copiatura a mano,
la stampa, la litografia, la incisione, la fotografia, la fonografia,
la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.
Art. 14
Il diritto esclusivo di trascrivere ha per oggetto l’uso dei mezzi
atti a trasformare l’opera orale in opera scritta o riprodotta con
uno dei mezzi indicati nell’articolo precedente.
Art. 15
Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico
ha per oggetto la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque
effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell’opera musicale,
dell’opera drammatica, dell’opera cinematografica, di qualsiasi
altra opera di pubblico spettacolo e dell’opera orale.
Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione
dell’opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto,
della scuola o dell’istituto di ricovero, purché non effettuata
a scopo di lucro.
Art. 15/bis
Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione
o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti
di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni
di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre
che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra
la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni
di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare sentito
il Ministro dell'interno.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite
le competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le
modalità per l'individuazione delle circostanze soggettive ed oggettive
che devono dar luogo alla applicazione della disposizione di cui al primo
periodo del comma 1. In particolare occorre prescrivere:
a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi
indicati ai registri istituiti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991,
n. 266;
b) le modalità per l'identificazione della sede dei soggetti e
per l'accertamento della quantità dei soci ed invitati, da contenere
in un numero limitato e predeterminato;
c) che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile e
con largo anticipo rispetto alla data della manifestazione di spettacolo;
d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente
a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori, ed a
soli fini di solidarietà nell'esplicazione di finalità di
volontariato.
Art. 16
Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei
mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione,
la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al
pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonché quella
codificata con condizioni di accesso particolari.
Art. 16/bis
Ai fini della presente legge si intende per:
a) satellite: qualsiasi satellite operante su bande di frequenza che,
a norma della legislazione sulle telecomunicazioni, sono riservate alla
trasmissione di segnali destinati alla ricezione diretta del pubblico
o riservati alla comunicazione individuale privata purché la ricezione
di questa avvenga in condizioni comparabili a quelle applicabili alla
ricezione da parte del pubblico;
b) comunicazione al pubblico via satellite: l'atto di inserire sotto il
controllo e la responsabilità dell'organismo di radiodiffusione
operante sul territorio nazionale i segnali portatori di programmi destinati
ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione
diretta al satellite e poi a terra. Qualora i segnali portatori di programmi
siano diffusi in forma codificata, vi è comunicazione al pubblico
via satellite a condizione che i mezzi per la decodificazione della trasmissione
siano messi a disposizione del pubblico a cura dell'organismo di radiodiffusione
stesso o di terzi con il suo consenso. Qualora la comunicazione al pubblico
via satellite abbia luogo nel territorio di uno stato non comunitario
nel quale non esista il livello di protezione che per il detto sistema
di comunicazione al pubblico stabilisce la presente legge:
1) se i segnali ascendenti portatori di programmi sono trasmessi al satellite
da una stazione situata nel territorio nazionale, la comunicazione al
pubblico via satellite si considera avvenuta in Italia. I diritti riconosciuti
dalla presente legge, relativi alla radiodiffusione via satellite, sono
esercitati nei confronti del soggetto che gestisce la stazione;
2) se i segnali ascendenti sono trasmessi da una stazione non situata
in uno Stato membro dell'Unione europea, ma la comunicazione al pubblico
via satellite avviene su incarico di un organismo di radiodiffusione situato
in Italia, la comunicazione al pubblico si considera avvenuta nel territorio
nazionale purché l'organismo di radiodiffusione vi abbia la sua
sede principale. I diritti stabiliti dalla presente legge, relativi alla
radiodiffusione via satellite, sono esercitati nei confronti del soggetto
che gestisce l'organismo di radiodiffusione;
c) ritrasmissione via cavo: la ritrasmissione simultanea, invariata ed
integrale, per il tramite di un sistema di ridistribuzione via cavo o
su frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un'emissione primaria
radiofonica o televisiva comunque diffusa, proveniente da un altro Stato
membro dell'Unione europea e destinata alla ricezione del pubblico.
Art. 17
Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto il diritto di mettere
in commercio, di porre in circolazione o comunque a disposizione del pubblico,
con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, l'opera o gli esemplari di
essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre,
a fini di distribuzione, nel territorio degli Stati dell'Unione europea
le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.
Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna
gratuita, effettuata o consentita dal titolare di esemplari delle opere
a fini promozionali ovvero a fini di insegnamento o di ricerca scientifica.
Art. 18
Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto tutte le forme di modificazione,
di elaborazione e di trasformazione dell’opera previste nell’art.
4. L’autore ha altresì il diritto di pubblicare le sue opere
in raccolta.
Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell’opera qualsiasi
modificazione.
Art. 18/bis
Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli
originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore,
fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di
un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.
Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in
uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto
d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo
limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.
L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito
da parte di terzi.
I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la
distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti
delle opere.
L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore
di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di
immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione
per il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario
è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra le categorie
interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento,
detto compenso è stabilito con la procedura di cui all'articolo
4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o disegni di
edifici e ad opere di arte applicata.
Art. 19
I diritti esclusivi previsti dagli articoli precedenti sono fra loro indipendenti.
L’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio esclusivo
di ciascuno degli altri diritti.
Essi hanno per oggetto l’opera nel suo insieme ed in ciascuna delle
sue parti.
Sezione II
Protezione dei diritti sull’opera a difesa della personalità
dell’autore
(Diritto morale dell’autore)
Art. 20
Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera,
previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la
cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare
la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione,
mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera
stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Tuttavia nelle opere dell’architettura l’autore non può
opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della
realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni
che si rendesse necessario apportare all’opera già realizzata.
Però, se all’opera sia riconosciuto dalla competente autorità
statale importante carattere artistico, spetteranno all’autore lo
studio e l’attuazione di tali modificazioni.
Art. 21
L’autore di un’opera anonima e pseudonima ha sempre il diritto
di rivelarsi e di far conoscere in giudizio la sua qualità di autore.
Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli aventi causa dell’autore
che si sia rivelato ne dovranno indicare il nome nelle pubblicazioni,
riproduzioni, trascrizioni, esecuzioni, rappresentazioni, recitazioni
e diffusioni o in qualsiasi altra forma di manifestazione o annuncio al
pubblico.
Art. 22
I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili.
Tuttavia l’autore che abbia conosciute le modificazioni della propria
opera non è più ammesso ad agire per impedirne l’esecuzione
o per chiederne la soppressione.
Art. 23
Dopo la morte dell’autore il diritto previsto nell’articolo
20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge
e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti
e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti e i discendenti, dai
fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti.
L’azione, qualora finalità pubbliche lo esigano, può
altresì essere esercitata dal Ministro per la cultura popolare(1)
sentita l’associazione sindacale competente(2).
Art. 24
Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell’autore
o ai legatari delle opere stesse, salvo che l’autore abbia espressamente
vietata la pubblicazione o l’abbia affidata ad altri.
Qualora l’autore abbia fissato un termine per la pubblicazione,
le opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza.
Quando le persone indicate nel primo comma siano più e vi sia tra
loro dissenso, decide l’autorità giudiziaria, sentito il
Pubblico Ministero.
È rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto, quando
risulti da scritto.
Sono applicabili a queste opere le disposizioni contenute nella sezione
seconda del capo secondo del titolo terzo.
La sezione III ed i successivi Capo IV e V del Titolo I nonché
il Capo I - II - III - IV - V - VI del Titolo II vengono omessi in quanto
non inerenti.
TITOLO II
CAPO VII
DIRITTI RELATIVI AI PROGETTI DI LAVORI DELL’INGEGNERIA
Art. 99
All’autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori
analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete,
oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e dei disegni dei
progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che
realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.
Per esercitare il diritto al compenso l’autore deve inserire sopra
il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito
del piano o disegno presso il Ministero della cultura popolare(3) secondo
le norme stabilite dal regolamento.
Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni dal
giorno del deposito prescritto nel secondo comma.
- Omissis -
(1) Ora, dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le attribuzioni che
la presente Legge assegna al Ministero della Cultura popolare, appartengono,
ora, per alcune ipotesi alla competenza della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e per le altre a quella del Ministero del Turismo e dello
Spettacolo.
(2) Le associazioni sindacali fasciste sono state soppresse con D.Lgs.
Lgt. 23 novembre 1944, n. 13~69.
(3) Ora, Presidenza del Consiglio dei Ministri: vedi nota 1.
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