>> Regio Decreto 18 maggio 1942, n.1369

Regio Decreto 18 maggio 1942, n.1369
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE
DELLA LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633, PER LA PROTEZIONE
DEL DIRITTO DI AUTORE E DI ALTRI DIRITTI
CONNESSI AL SUO ESERCIZIO (stralcio)

(Gazzetta Ufficiale n. 286 del 3 dicembre 1942)

Art. 11 (art. 99 della legge)
Chi, ai sensi dell’art. 99 della legge, intende riservarsi il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro, deve presentare all’ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica una dichiarazione, in doppio originale, sottoscritta da lui o da un suo procuratore, per ciascun progetto tecnico per il quale intende fare la riserva. Questa dichiarazione deve essere formulata secondo il modulo E allegato a questo regolamento.
Alla dichiarazione deve essere unita per il deposito una copia del piano o disegno del progetto.

Art. 15 (art. 20, secondo comma, della legge)
L’importanza del carattere artistico, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’art. 20 della legge, è riconosciuta con Decreto del Ministro per l'educazione nazionale(1).
Il Ministro procede all’accertamento su domanda dell’autore, entro il più breve tempo possibile.


(1) Ora, Ministro per la Pubblica Istruzione.