| Regio
Decreto 18 maggio 1942, n.1369
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE
DELLA LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633, PER LA PROTEZIONE
DEL DIRITTO DI AUTORE E DI ALTRI DIRITTI
CONNESSI AL SUO ESERCIZIO (stralcio)
(Gazzetta Ufficiale n. 286 del 3 dicembre 1942)
Art. 11 (art. 99 della legge)
Chi, ai sensi dell’art. 99 della legge, intende riservarsi il diritto
ad un equo compenso a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico
a scopo di lucro, deve presentare all’ufficio della proprietà
letteraria, artistica e scientifica una dichiarazione, in doppio originale,
sottoscritta da lui o da un suo procuratore, per ciascun progetto tecnico
per il quale intende fare la riserva. Questa dichiarazione deve essere
formulata secondo il modulo E allegato a questo regolamento.
Alla dichiarazione deve essere unita per il deposito una copia del piano
o disegno del progetto.
Art. 15 (art. 20, secondo comma, della legge)
L’importanza del carattere artistico, ai sensi e per gli effetti
del secondo comma dell’art. 20 della legge, è riconosciuta
con Decreto del Ministro per l'educazione nazionale(1).
Il Ministro procede all’accertamento su domanda dell’autore,
entro il più breve tempo possibile.
(1) Ora, Ministro per la Pubblica Istruzione.
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