| Codice
Civile
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE
ALLE PROFESSIONI INTELLETTUALI (stralcio)
LIBRO V - TITOLO III - CAPO II
DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI
Art. 2229
Esercizio delle professioni intellettuali
La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio
delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o
negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti
sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello
Stato, salvo che la legge disponga diversamente.
Contro il rifiuto dell’iscrizione o la cancellazione dagli albi
o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita
o la sospensione del diritto all’esercizio della professione è
ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti
dalle leggi speciali.
Art. 2230
Prestazione d’opera intellettuale
Il contratto che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale
è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste
e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Art 2231
Mancanza d’iscrizione
Quando l’esercizio di una attività professionale è
condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita
da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento
della retribuzione (2034, 2399).
La cancellazione dall’albo o elenco risolve il contratto in corso,
salvo il diritto del prestatore d’opera al rimborso delle spese
incontrate e ad un compenso adeguato all’utilità del lavoro
compiuto (1672, 2228, 2237).
Art. 2232
Esecuzione dell’opera
Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico
assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità,
(1228), dei sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è
consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con
l’oggetto della prestazione (1717).
Art. 2233
Compenso
Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere
determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice,
sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista
appartiene.
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza
dell’opera e al decoro della professione.
Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per
interposta persona stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai
beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio,
sotto pena di nullità e dei danni (1418 ss., 2751).
Art. 2234
Spese e acconti
Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d’opera
le spese occorrenti al compimento dell’opera e corrispondere, secondo
gli usi, gli acconti sul compenso.
Art. 2235
Divieto di ritenzione
Il prestatore d’opera non può ritenere le cose e i documenti
ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei
propri diritti secondo le leggi professionali.
Art. 2236
Responsabilità del prestatore d’opera
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale
difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni,
se non in caso di dolo o colpa grave (2043).
Art. 2237
Recesso
Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore
d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera
svolta.
Il prestatore d’opera può recedere dal contratto per giusta
causa. In tal caso egli ha il diritto al rimborso delle spese fatte e
al compenso per l’opera svolta, da determinarsi con riguardo al
risultato utile che ne sia derivato al cliente (1672).
Il recesso del prestatore d’opera deve essere esercitato in modo
da evitare pregiudizio al cliente.
Art. 2238
Rinvio
Se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività
organizzata in forma d’impresa, si applicano anche le disposizioni
del titolo Il.
In ogni caso, se l’esercente una professione intellettuale impiega
sostituti o ausiliari si applicano le disposizioni delle sezioni Il, III
e IV del Capo V del Titolo II (2094 ss).
- Omissis -
LIBRO V - TITOLO IX - CAPO I
DEI DIRITTI SULLE OPERE DELL’INGEGNO E SULLE INVENZIONI INDUSTRIALI
Art. 2575
Oggetto del diritto
Formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere
creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica,
alle arti figurative, all’architettura, al teatro, alla cinematografica,
qualunque ne sia il modo o la forma di espressione(1).
Art. 2576
Acquisto del diritto
Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è
costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione
del lavoro intellettuale.
Art. 2577
Contenuto del diritto
L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di
utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli
effetti fissati dalla legge (2582, 2583).
L’autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma
precedente, può rivendicare la paternità dell’opera
e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione
dell’opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore
o alla sua reputazione (2589).
Art. 2578
Progetti di lavori
All’autore di progetti di lavori d’ingegneria o di altri lavori
analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete,
oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti
medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono
il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso(2).
- Omissis -
LIBRO V - TITOLO IX - CAPO III
DEL DIRITTO DI BREVETTO PER MODELLI DI UTILITÀ
E PER MODELLI DI DISEGNO ORNAMENTALI
Art. 2593
Modelli e disegni ornamentali
Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per un
nuovo disegno o modello destinato a dare a determinate categorie di prodotti
industriali uno speciale ornamento, sia per la forma sia per una particolare
combinazione di linee o di colori, ha il diritto esclusivo di attuare
il disegno o il modello, di disporne e di far commercio dei prodotti in
cui il disegno o il modello è attuato.
(1) Legge 22 aprile 1941, n. 633, sulle protezioni del diritto d’autore
e relativo regolamento R.D. 18 maggio 1942, n. 139.
(2) Artt. 12, 20 e 99 Legge sul diritto d’autore n. 633 del 22 aprile
1941.
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