>>Codice Civile - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLE PROFESSIONI INTELLETTUALI

Codice Civile
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE
ALLE PROFESSIONI INTELLETTUALI (stralcio)

LIBRO V - TITOLO III - CAPO II
DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI

Art. 2229
Esercizio delle professioni intellettuali

La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.
Contro il rifiuto dell’iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all’esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

Art. 2230
Prestazione d’opera intellettuale

Il contratto che ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art 2231
Mancanza d’iscrizione

Quando l’esercizio di una attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione (2034, 2399).
La cancellazione dall’albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d’opera al rimborso delle spese incontrate e ad un compenso adeguato all’utilità del lavoro compiuto (1672, 2228, 2237).

Art. 2232
Esecuzione dell’opera

Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, (1228), dei sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione (1717).

Art. 2233
Compenso

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene.
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni (1418 ss., 2751).

Art. 2234
Spese e acconti

Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore d’opera le spese occorrenti al compimento dell’opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.

Art. 2235
Divieto di ritenzione

Il prestatore d’opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali.

Art. 2236
Responsabilità del prestatore d’opera

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave (2043).

Art. 2237
Recesso

Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d’opera le spese sostenute e pagando il compenso per l’opera svolta.
Il prestatore d’opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha il diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l’opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente (1672).
Il recesso del prestatore d’opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

Art. 2238
Rinvio

Se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma d’impresa, si applicano anche le disposizioni del titolo Il.
In ogni caso, se l’esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari si applicano le disposizioni delle sezioni Il, III e IV del Capo V del Titolo II (2094 ss).

- Omissis -

LIBRO V - TITOLO IX - CAPO I
DEI DIRITTI SULLE OPERE DELL’INGEGNO E SULLE INVENZIONI INDUSTRIALI

Art. 2575
Oggetto del diritto

Formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, alla cinematografica, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione(1).

Art. 2576
Acquisto del diritto

Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

Art. 2577
Contenuto del diritto

L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge (2582, 2583).
L’autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell’opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione (2589).

Art. 2578
Progetti di lavori

All’autore di progetti di lavori d’ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso(2).

- Omissis -

LIBRO V - TITOLO IX - CAPO III
DEL DIRITTO DI BREVETTO PER MODELLI DI UTILITÀ
E PER MODELLI DI DISEGNO ORNAMENTALI

Art. 2593
Modelli e disegni ornamentali

Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per un nuovo disegno o modello destinato a dare a determinate categorie di prodotti industriali uno speciale ornamento, sia per la forma sia per una particolare combinazione di linee o di colori, ha il diritto esclusivo di attuare il disegno o il modello, di disporne e di far commercio dei prodotti in cui il disegno o il modello è attuato.


(1) Legge 22 aprile 1941, n. 633, sulle protezioni del diritto d’autore e relativo regolamento R.D. 18 maggio 1942, n. 139.
(2) Artt. 12, 20 e 99 Legge sul diritto d’autore n. 633 del 22 aprile 1941.