| Decreto
Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382
NORME SUI CONSIGLI DEGLI ORDINI E COLLEGI
E SULLE COMMISSIONI CENTRALI(1)
(Gazzetta Ufficiale n. 98 del 23 Dicembre 1944)
CAPO I
DEL CONSIGLIO DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI(2)
Art. 1
Le funzioni relative alla custodia dell’albo e quelle disciplinari
per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista
in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra,
di perito agrario e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione
ad un Consiglio dell’Ordine o Collegio, a termini dell’art.
1 del R.D.L. 24 gennaio 1924, n. 103(3). Il Consiglio è formato:
di cinque componenti, se gli iscritti nell’albo non superano i cento;
di sette, se superano i cento e non i cinquecento; di nove, se superano
i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento.
Art. 2
I componenti del Consiglio sono eletti dall’assemblea degli iscritti
nell’albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede
contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi.
Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario
ed un tesoriere. Il presidente ha la rappresentanza dell’Ordine
o Collegio di cui convoca e presiede l’assemblea. Il presidente
deve in ogni modo convocare l’assemblea quando ne viene chiesto
dalla maggioranza dei componenti del consiglio ovvero da un quarto del
numero degli iscritti.
I componenti del Consiglio restano in carica due anni.
Art. 3
L’assemblea per l’elezione del Consiglio deve essere convocata
nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade.
La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci
giorni prima a tutti gli iscritti. Ove il numero degli iscritti superi
i cinquecento, può tenere luogo dell’avviso spedito per posta,
la notizia della convocazione pubblicata in un giornale almeno per due
volte consecutive. L’avviso e la notizia di cui ai commi precedenti
contengono l’indicazione dell’oggetto dell’adunanza
e stabiliscono il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza stessa
in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda, nonché il luogo,
il giorno e l’ora per la eventuale votazione di ballottaggio.
L’assemblea è valida in prima convocazione se interviene
una metà almeno degli iscritti, ed, in seconda convocazione, che
deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno
un quarto degli iscritti medesimi.
Art. 4
Nell’assemblea per l’elezione del Consiglio, un’ora
dopo terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di
quelli che non risposero alla prima, affinché diano il loro voto.
Eseguita questa operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione
ed assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti procede immediatamente
e pubblicamente allo scrutinio.
Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato e ne dà subito
comunicazione al Ministro per la grazia e la giustizia.
Art. 5
Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta
dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata l’assemblea
per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale
maggioranza.
In caso di parità di voti è preferito il candidato più
anziano per iscrizione nell’albo e, tra coloro che abbiano uguale
anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
Art. 6
Contro i risultati dell’elezione ciascun professionista iscritto
nell’albo può proporre reclamo al Consiglio Nazionale entro
dieci giorni dalla proclamazione.
Art. 7
Il Consiglio provvede all’amministrazione dei beni spettanti all’Ordine
o Collegio e propone all’approvazione dell’assemblea il conto
consuntivo ed il bilancio preventivo. Il Consiglio può, entro i
limiti strettamente necessari a coprire le spese dell’Ordine o Collegio,
stabilire una tassa annuale, una tassa per l’iscrizione nel registro
dei praticanti e per l’iscrizione nell’albo, nonché
una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione
degli onorari(4).
Ferma rimanendo l’efficacia delle norme che impongono contributi
a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli
previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l’esercizio
della professione a carico degli iscritti nell’albo.
Art. 8
Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare
regolarmente.
In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate ad un
commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve
aver luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente. Lo
scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con
decreto del Ministero per la grazia e la giustizia, sentito il parere
del Consiglio Nazionale. Il commissario ha facoltà di nominare
un comitato di non meno di due e di non più di sei componenti da
scegliersi fra gli iscritti all’albo, che lo coadiuva nell’esercizio
delle funzioni predette.
Art. 9
Le disposizioni di cui all’articolo precedente circa la nomina del
commissario e del comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo
non si sia addivenuto all’elezione del Consiglio.
CAPO Il
DELLE COMMISSIONI CENTRALI(5)
Art. 10
I Consigli Nazionali per le professioni indicate dall’articolo 1
sono costituiti presso il Ministero di grazia e giustizia e sono formati
di undici componenti eletti dai Consigli della rispettiva professione.
Il Consiglio Nazionale è formato di un numero di componenti pari
a quello dei Consigli quando il numero dei Consigli stessi è inferiore
a 11.
Art. 11
Nelle elezioni prevedute dal presente capo s’intende eletto il candidato
che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio spetta
un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti,
un voto per ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti ed un voto
ogni trecento iscritti da seicento ed oltre.
In caso di parità di voti si applica la disposizione dell’art.
5, comma secondo.
Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione ad una Commissione
nominata dal Ministero di grazia e giustizia e composta di cinque professionisti
che, verificata l’osservanza delle norme di legge, accerta il risultato
complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione
degli eletti nel bollettino del Ministero.
Art. 12
Quando gli iscritti appartengono ad un unico albo con carattere nazionale
il Consiglio nazionale è eletto dall’assemblea ed è
formato di nove componenti. Per le elezioni si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni relative all’elezione del Consiglio.
Art. 13
I Consigli devono essere convocati per le elezioni nei quindici giorni
precedenti a quello in cui scade il Consiglio Nazionale. Non si può
fare parte contemporaneamente di un Consiglio e del Consiglio Nazionale.
In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi all’elezione
si presume la rinunzia all’ufficio di componente del Consiglio.
I componenti dei Consigli Nazionali restano in carica tre anni.
Art. 14
I componenti dei Consigli Nazionali eleggono nel proprio seno il presidente,
il vicepresidente ed il segretario.
I Consigli Nazionali predetti esercitano le attribuzioni stabilite dagli
ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti
di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulle
loro interpretazioni, quando ne siano richiesti dal Ministro per la grazia
e giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi
annualmente dagli iscritti nell’albo per le spese del loro funzionamento.
CAPO III
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 15
I componenti del Consiglio o del Consiglio Nazionale devono essere iscritti
nell’albo.
Essi possono essere rieletti.
Fino all’insediamento del nuovo Consiglio o del nuovo Consiglio
Nazionale, rimane in carica il Consiglio o il Consiglio Nazionale uscente.
Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono
assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede
mediante elezioni suppletive. Quelle riguardanti il Consiglio Nazionale
si svolgono nei Consigli che non hanno alcun componente nel Consiglio
Nazionale stesso. Il componente eletto a norma del comma precedente rimane
in carica fino alla scadenza del Consiglio e del Consiglio Nazionale.
Art. 16
Per la validità delle sedute del Consiglio o del Consiglio Nazionale
occorre la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di assenza
del presidente del Consiglio, del presidente e del vicepresidente del
Consiglio Nazionale, ne esercita le funzioni il consigliere più
anziano per iscrizione nell’albo.
Art. 17
Per l’adempimento delle funzioni indicate nell’articolo 1
si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali. Il Consiglio
e il Consiglio Nazionale esercitano le altre funzioni prevedute dai predetti
ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le
norme di questo decreto.
Si omettono i Capi IV e V contenenti norme particolari per le professioni
di avvocato e procuratore e disposizioni transitorie.
(1) L’art. 2 del D.Lgs. C.P.S. 21 giugno 1946, n. 6 ha modificato
la denominazione delle Commissioni Centrali in Consigli Nazionali ed ha
stabilito che gli uffici di segreteria di questi sono diretti da un magistrato
di grado IV o inferire, coadiuvato da cancellieri in numero non superiore
a quattro. Per facilitare la lettura, nel testo di seguito riportato alla
dicitura Commissione Centrale è stata sostituita quella di Consiglio
Nazionale.
(2) Sugli Ordini e sui Consigli degli ingegneri e architetti, vedi art.
26 e succ. R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537.
(3) Contiene disposizioni delle casse professionali non regolate da precedenti
disposizioni legislative.
(4) Tali tasse e contributi sono riscossi, come stabilisce la Legge 10
giugno 1978, n.292 ai sensi dell’art.-T.U. imposte dirette D.P.R.
15 maggio 1963, n. 858. Per le sanzioni disciplinari in caso di mancato
versamento dei contributi, vedi art. 50 R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537,
nonché l’art. 2 della Legge 3 agosto 1949, n. 536.
(5) Ora, Consiglio Nazionale.
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