| D.M.
1 ottobre 1948
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CONTENENTE LE NORME
DI PROCEDURA PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI
DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI.
(Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 1948)
È approvato il regolamento contenente le norme di procedura per
la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri
deliberato dal Consiglio medesimo nella seduta del 6 aprile 1948, allegato
al presente decreto e vistato, d’ordine Nostro, dal direttore generale
degli Affari civili e delle libere professioni.
Il regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della
sua pubblicazione.
REGOLAMENTO PER LA TRATTAZIONE DEI RICORSI
DINANZI AL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
Art. 1
Le impugnazioni dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri si propongono
entro il termine di trenta giorni con ricorso redatto su carta bollata
da lire quarantacinque(1).
Se il ricorso è proposto dal pubblico ministero è redatto
su carta non bollata.
Art. 2
Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:
a) della copia autentica della deliberazione impugnata;
b) dei documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento;
c) quando non sia proposto dal pubblico ministero, anche della ricevuta
del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della somma di
lire 800 (ottocento) stabilita dall’art. 1 del D. Lgs. 13 settembre
1946, n. 261(2).
Art. 3
Il ricorrente, che non sia il pubblico ministero, deve indicare il recapito
al quale intende gli siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della
segreteria del Consiglio Nazionale. In mancanza di tale indicazione la
segreteria non procede ad alcuna comunicazione.
Art. 4
È irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine
di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione che si intende
impugnare ovvero non sia corredato della ricevuta del versamento di cui
all’art. 2(2).
Art. 5
Il ricorso al Consiglio Nazionale è presentato o notificato nell’ufficio
del Consiglio dell’Ordine che ha emesso la deliberazione che si
intende impugnare.
Se ricorrente è il professionista, deve presentare anche due copie
in carta libera del ricorso.
L’Ufficio del Consiglio dell’Ordine annota a margine del ricorso
la data di presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata,
copia del ricorso stesso al Procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione
ha sede il Consiglio, se ricorrente è il professionista, o al professionista,
se ricorrente è il Procuratore della Repubblica.
Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell’ufficio
del Consiglio dell’Ordine per trenta giorni successivi alla scadenza
del termine stabilito per ricorrere.
Fino a quando gli atti rimangono depositati, il Procuratore della Repubblica
e l’interessato possono prenderne visione, proporre deduzioni ed
esibire documenti.
Il ricorso, con la prova della comunicazione di cui al terzo comma del
presente articolo, nonché le deduzioni e i documenti di cui al
comma precedente, unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi dal
Consiglio dell’Ordine al Consiglio Nazionale.
Il Consiglio dell’Ordine, oltre al fascicolo degli atti del ricorso,
trasmette una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione
impugnata in fascicolo separato.
Art. 6
Presso il Consiglio Nazionale gli interessati possono prendere visione
degli atti e presentare documenti e memorie, fino a quando non si sia
provveduto alla nomina del relatore.
Art. 7
Il presidente del Consiglio Nazionale nomina il relatore e stabilisce
la seduta per la trattazione del ricorso.
Il presidente prima della nomina del relatore, può disporre indagini,
salva in ogni caso la facoltà concessa al Consiglio nazionale dall’art.
8. Può anche informare il professionista che ne abbia fatta richiesta,
della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al Consiglio
per essere inteso personalmente.
Art. 8
Le sedute del Consiglio Nazionale non sono pubbliche e le decisioni sono
adottate fuori della presenza degli interessati.
Qualora il Consiglio Nazionale ritenga necessario che l’interessato
dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente comunica
i provvedimenti adottati all’interessato stesso a mezzo lettera
raccomandata, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunga
entro il termine stabilito, la decisione è presa in base agli atti
che già sono in possesso del Consiglio nazionale.
Chiusa la discussione, il presidente raccoglie i voti dei consiglieri
e vota per ultimo.
Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e, in caso di parità,
prevale il voto del presidente.
Art. 9
La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano. Essa deve
contenere il nome del ricorrente, l’oggetto dell’impugnazione,
i motivi sui quali si fonda il dispositivo, l’indicazione del giorno,
mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente
e del segretario.
Art. 10
La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell’originale
nella segreteria.
La segreteria provvede alla comunicazione di copia della decisione, a
mezzo lettera raccomandata, al professionista e al Procuratore della Repubblica.
Trasmette inoltre copia della decisione medesima al Consiglio.
Art. 11
Il segretario redige processo verbale delle sedute.
Il processo verbale deve contenere:
a) il giorno, il mese e l’anno in cui ha luogo la seduta;
b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;
c) l’indicazione dei ricorsi esaminati;
d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso;
e) le firme del presidente e del segretario.
Art. 12
In caso di impedimento o di assenza del segretario alla seduta del Consiglio,
il Presidente ne affida temporaneamente le funzioni al membro presente
meno anziano di età.
Art. 13
È in facoltà del presidente disporre, dietro richiesta,
il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.
Art. 14
- Omissis(3) -
(1) Ora 10,33 €.
(2) Questa norma è illegittima, come ha stabilito la Cass. S.U.
27 aprile 1991, n. 4668. In seguito a tale decisione il Consiglio Nazionale
degli Ingegneri segue la prassi di avvertire il professionista, il quale
non abbia effettuato il versamento di cui all’art. 2, che la sua
posizione deve essere regolata entro un certo termine e comunque prima
della seduta per la trattazione del ricorso.
(3) In quanto norma transitoria.
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