NORME
DI ETICA PER L’ESERCIZIO
DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
approvate dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri il 16.06.1988 ed adottate
con modifiche ed
integrazioni dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Perugia il 24.09.1992.
CODICE
DEONTOLOGICO
1. PRINCIPI
GENERALI
1.1 La professione
dell’ingegnere deve essere esercitata nel rispetto delle leggi dello
Stato e costituisce attività di pubblico interesse. L’ingegnere
è personalmente responsabile della propria opera e nei riguardi
della committenza e nei riguardi della collettività.
1.2 Chiunque eserciti la professione di ingegnere in Italia, anche se
cittadino di altro Stato, è impegnato a rispettare e far rispettare
il presente codice deontologico finalizzato alla tutela della dignità
e del decoro della professione.
1.3 Le presenti norme si applicano per le prestazioni professionali rese
in maniera sia saltuaria sia continuativa.
1.4 L’ingegnere adempie agli impegni assunti con cura e diligenza,
non svolge prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità
con il proprio stato giuridico, né quando il proprio interesse
o quello del committente siano in contrasto con i suoi doveri professionali.
L’ingegnere rifiuta di accettare incarichi per i quali ritenga di
non avere adeguata preparazione e/o quelli per i quali ritenga di non
avere adeguata potenzialità organizzativa per l’adempimento
degli impegni assunti.
1.5 L’ingegnere sottoscrive solo le prestazioni professionali che
abbia personalmente svolto e/o diretto; non sottoscrive le prestazioni
professionali in forma paritaria, unitamente a persone che per norme vigenti
non le possono svolgere.
L’ingegnere sottoscrive prestazioni professionali in forma collegiale
o in gruppo solo quando siano rispettati e specificati i limiti di competenza
professionale e di responsabilità dei singoli membri del collegio
o del gruppo.
1.6 L’ingegnere deve costantemente migliorare ed aggiornare la propria
competenza a soddisfare le esigenze dei singoli committenti e della collettività
per raggiungere il miglior risultato correlato ai costi e alle condizioni
di attuazione.
2. SUI RAPPORTI
CON L’ORDINE
2.1 L’appartenenza
dell’ingegnere all’Ordine professionale comporta per lo stesso
il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine. Ogni ingegnere
ha pertanto l’obbligo, se convocato dal Consiglio dell’Ordine
o dal Suo Presidente, di presentarsi e di fornire tutti i chiarimenti
che gli venissero richiesti.
2.2 L’ingegnere si adegua alle deliberazioni del Consiglio dell’Ordine
se assunte nell’esercizio delle relative competenze istituzionali.
3. SUI RAPPORTI
CON I COLLEGHI
3.1 Ogni
ingegnere deve improntare i suoi rapporti professionali con i colleghi
alla massima lealtà e correttezza allo scopo di affermare una comune
cultura ed identità professionale pur nei differenti settori in
cui si articola la professione.
3.2 Tale forma di lealtà e correttezza deve essere estesa e pretesa
anche nei confronti degli altri colleghi esercenti le professioni intellettuali
ed in particolar modo di quelle che hanno connessioni con la professione
di ingegnere.
3.3 L’ingegnere deve astenersi da critiche denigratorie nei riguardi
di colleghi e se ha motivate riserve sul comportamento professionale di
un collega deve informare il Presidente dell’Ordine di appartenenza
ed attenersi alle disposizioni ricevute.
3.4 L’ingegnere che sia chiamato a subentrare in un incarico già
affidato ad altri, potrà accettarlo solo dopo che la Committenza
abbia comunicato ai primi incaricati il definitivo esonero; dovrà
inoltre informare per iscritto il o i professionisti cui subentra e in
situazioni controverse il Consiglio dell’Ordine relazionando a quest’ultimo
sulle ragioni per cui ritiene legittima la sostituzione e attenendosi
alle disposizioni del Consiglio stesso.
3.5 L’ingegnere si deve astenere anche a mezzo della pubblicità
dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità per
ottenere incarichi professionali con l’esaltazione delle proprie
qualità a denigrazione delle altrui o fornendo vantaggi o assicurazioni
esterne al rapporto professionale.
4. SUI RAPPORTI
CON IL COMMITTENTE
4.1 Il rapporto
con il committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato
alla massima lealtà, chiarezza e correttezza.
4.2 L’ingegnere è tenuto al segreto professionale; non può
quindi senza esplicita autorizzazione della committenza, divulgare quanto
sia venuto a conoscere nell’espletamento delle proprie prestazioni
professionali.
4.3 L’ingegnere deve definire preventivamente e chiaramente con
il committente, nel rispetto del presente codice, i contenuti e termini
degli incarichi professionali conferitegli.
4.4 L’ingegnere è compensato per le proprie prestazioni professionali
a norma delle vigenti tariffe che costituiscono minimi inderogabili, la
cui osservanza è preciso dovere professionale, salvo per le sole
eccezioni previste da precise disposizioni di legge.
4.5 L’ingegnere non può accettare da terzi compensi diretti
o indiretti oltre a quelli dovutigli dal committente senza comunicare
a questi natura, motivo ed entità ed aver avuto per iscritto autorizzazione
alla riscossione.
4.6 L’ingegnere è inoltre tenuto ad informare il committente,
nel caso sia interessato sopra materiali o procedimenti costruttivi proposti
per lavori a lui commissionati, quando la natura e la presenza di tali
rapporti possa ingenerare sospetto di parzialità professionale
o violazione di norme di etica.
5. SUI RAPPORTI
CON LA COLLETTIVITÀ E IL TERRITORIO
5.1 Le prestazioni
professionali dell’ingegnere saranno svolte tenendo conto preminentemente
della tutela della vita e della salvaguardia della salute fisica dell’uomo.
5.2 L’ingegnere è tenuto ad una corretta partecipazione alla
vita della collettività cui appartiene e deve impegnarsi affinché
gli ingegneri non subiscano pressioni lesive della loro dignità.
5.3 Nella propria attività l’ingegnere è tenuto, nei
limiti delle sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate all’ambiente
nel quale opera alterazioni che possono influire negativamente sull’equilibrio
ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici
e del paesaggio.
5.4 Nella propria attività l’ingegnere deve mirare alla massima
valorizzazione delle risorse naturali e al minimo spreco delle fonti energetiche.
6. DISPOSIZIONI
FINALI
6.1 Il presente
codice è accompagnato da norme attuative elaborate dal C.N.I.,
norme che potranno essere integrate da ciascun Consiglio Provinciale dell’Ordine
purché elaborate non in contrasto con il presente codice per una
migliore tutela dell’esercizio professionale e per la conservazione
del decoro della categoria nella particolare realtà territoriale
in cui lo stesso Consiglio è tenuto ad operare.
6.2 Il presente Codice è depositato presso il Ministero di Grazia
e Giustizia, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, gli Ordini Provinciali,
gli Uffici Giudiziari e Amministrativi interessati.
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