NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO
PREMESSA
Le presenti norme hanno lo scopo di fornire indicazione sull’applicazione
del codice deontologico.
Si riportano alcune situazioni applicative che non devono essere considerate
esaustive, intendendo così che particolari casi, non espressamente
indicati, non debbono essere considerati esclusi.
Ogni violazione al codice deontologico comporta l’applicazione delle
sanzioni disciplinari previste dal Regolamento per le professioni di ingegnere
ed architetto approvato con R.D. 23.10.1925 n. 2537.
1. SULLE INCOMPATIBILITÀ
1.1 Si ravvisano le condizioni di incompatibilità principalmente
nei seguenti casi:
- posizione di giudice in un concorso cui partecipa come concorrente (o
viceversa) un altro professionista che con il primo abbia rapporti di
parentela o di collaborazione professionale continuativa o tali comunque
da poter compromettere l’obiettività del giudizio;
- abuso, diretto o per interposta persona, dei poteri inerenti la carica
ricoperta per trarre comunque vantaggi per sé e per gli altri;
- esercizio della libera professione in contrasto con norme specifiche
che lo vietino e senza autorizzazione delle competenti autorità
(nel caso di ingegneri dipendenti, amministratori, ecc.);
- collaborazione sotto qualsiasi forma alla progettazione, costruzione,
installazione, modifiche, riparazione e manutenzione di impianti, macchine,
apparecchi, attrezzature, costruzioni e strutture per i quali riceva l’incarico
di omologazione, collaudo, o di visite periodiche ai fini della sicurezza;
- fermo restando quanto disposto dall’art. 41/bis della legge 765/1967
e da ogni altra disposizione statale o regionale in materia, l’ingegnere
che rediga o abbia redatto un piano regolatore, un piano di fabbricazione,
o altri strumenti urbanistici d’iniziativa pubblica nonché
il programma pluriennale d’attuazione, deve astenersi, dal momento
dell’incarico fino all’approvazione, dall’accettare
da committenti privati incarichi professionali di progettazione inerenti
l’area oggetto dello strumento urbanistico.
Considerate le difficoltà burocratiche-amministrative degli Enti
pubblici e le inerzie politiche che possono dilatare il tempo intercorrente
tra l’assunzione dell’incarico e l’approvazione definitiva
degli strumenti urbanistici, si ritiene necessario precisare che il periodo
di tempo di incompatibilità di cui alle norme deontologiche deve
intendersi quello limitato sino alla prima adozione dello strumento da
parte dell’amministrazione committente.
Tale norma è estesa anche a quei professionisti che con il redattore
del piano abbiano rapporti di collaborazione professionale continuativa
in atto.
1.2 Si manifesta incompatibilità anche nel contrasto con i propri
doveri professionali quali:
- nella partecipazione a concorsi le cui condizioni del bando siano state
giudicate dal Consiglio Nazionale Ingegneri o dagli Ordini (per i soli
concorsi provinciali), pregiudizievoli ai diritti o al decoro dell’ingegnere,
sempre che sia stata emessa formale diffida e che questa sia stata comunicata
agli iscritti tempestivamente;
- nella sottomissione a richiesta del committente che siano volte a contravvenire
leggi, norme e regolamenti vigenti.
1.3 L’ingegnere nell’espletare l’incarico assunto si
impegna ad evitare ogni forma di collaborazione che possa identificarsi
con un subappalto del lavoro intellettuale o che porti allo sfruttamento
di esso; deve inoltre rifiutarsi di legittimare il lavoro abusivo.
2. SUI RAPPORTI CON GLI ORGANISMI DI AUTOGOVERNO
2.1 Gli impegni che il Consiglio dell’Ordine, la Federazione e/o
la Consulta regionale e il Consiglio Nazionale richiedono di norma ai
loro iscritti sono i seguenti:
- comunicare tempestivamente al Consiglio le nomine ricevute in rappresentanza
o su segnalazione dello stesso o di altri organismi;
- svolgere il mandato limitatamente alla durata prevista di esso;
- accettare la riconferma consecutiva dello stesso incarico solo nei casi
ammessi dal Consiglio o altro organismo nominante;
- prestare la propria opera in forma continuativa per l’intera durata
del mandato, seguendo assiduamente e diligentemente i lavori che il suo
svolgimento comporta, segnalando al Consiglio dell’Ordine con sollecitudine
tutte le violazioni o supposte violazioni a norme deontologiche, come
a leggi dello Stato, di cui sia venuto a conoscenza nell’adempimento
dell’incarico comunque ricevuto;
- presentare tempestivamente le proprie dimissioni nel caso di impossibilità
a mantenere l’impegno assunto;
- controllare la perfetta osservanza delle norme che regolano i lavori
a cui si partecipa.
3. SUI RAPPORTI CON I COLLEGHI E I COLLABORATORI
3.1 I rapporti fra ingegneri e collaboratori sono improntati alla massima
cortesia e correttezza.
3.2 L’ingegnere assume la piena responsabilità della organizzazione
della struttura che utilizza per eseguire l’incarico affidatogli,
nonché del prodotto della organizzazione stessa; l’ingegnere
copre la responsabilità dei collaboratori per i quali deve definire,
seguire e controllare il lavoro svolto e da svolgere.
3.3 L’illecita concorrenza può manifestarsi in diverse forme:
- critiche denigratorie sul comportamento professionale di un collega;
- offerte delle proprie prestazioni in termini concorrenziali ad esempio
attraverso la proposta ad un possibile committente di progetti svolti
per autonoma iniziativa;
- operazioni finalizzate a sostituire un collega che stia per avere o
abbia avuto un incarico professionale;
- attribuzione a sé della paternità di un lavoro eseguito
in collaborazione senza che sia chiarito l’effettivo apporto dei
collaboratori;
- utilizzazione della propria posizione presso Amministrazioni od Enti
Pubblici per acquisire incarichi professionali direttamente o per interposta
persona;
- partecipazione come consulente presso enti banditori o come membro di
commissioni giudicatrici di concorsi che non abbiano avuto esito conclusivo
per accettare incarichi inerenti alla progettazione che è stata
oggetto del concorso;
- abuso di mezzi pubblicitari sulla propria attività professionale
di tipo reclamistico e che possano ledere in vario modo la dignità
della professione.
4. SUI RAPPORTI CON IL COMMITTENTE
4.1 Egli non può, senza autorizzazione del committente o datore
di lavoro, divulgare i segreti di affari e quelli tecnici, di cui è
venuto a conoscenza nell’espletamento delle sue funzioni. Egli,
inoltre, non può usare in modo da pregiudicare il committente le
notizie a lui fornite nonché il risultato di esami, prove e ricerche
effettuate per svolgere l’incarico ricevuto.
4.2 L’ingegnere può fornire prestazioni professionali a titolo
gratuito solo in casi particolari quando sussistano valide motivazioni
ideali ed umanitarie.
4.3 Possono non considerarsi prestazioni professionali soggette a remunerazione
tutti quegli interventi di aiuto o consulenza rivolti a colleghi ingegneri
che, o per limitate esperienze dovute alla loro giovane età o per
situazioni professionali gravose, si vengono a trovare in difficoltà.
5. SUI RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ ED IL TERRITORIO
5.1. Costituisce infrazione disciplinare l’evasione fiscale nel
campo professionale purché definitivamente accertata.
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